I piccoli proprietari contadini non decadono dall’agevolazione fiscale ad hoc se mantengono i diritti sul terreno o se continuano a coltivarlo per almeno 5 anni. Una regola che vale anche per i terreni acquistati prima del 30 giugno 1996 e comunque rivenduti prima del 30 giugno 2001. L’unico limite in questo senso è rappresentato dalla definitività dell’atto di recupero delle agevolazioni per mancata impugnazione o per un giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria. Sono questi i chiarimenti contenuti nella circolare n. 25/E, con cui l’Agenzia delle Entrate detta le linee guida per la gestione del contenzioso pendente, invitando gli uffici ad abbandonare le controversie non più sostenibili alla luce di queste indicazioni.
In particolare, le disposizioni del decreto legislativo n. 228/2001, che hanno abbassato da dieci a cinque anni il periodo nel quale i beneficiari non possono vendere il fondo senza perdere le agevolazioni fiscali, si applicano senza limiti temporali e, quindi, anche per gli atti di acquisto stipulati prima del 30 giugno 1996 e rivenduti prima del 30 giugno 2001.
Il testo della circolare n. 25/E di oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia –www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni.