Accertamento “unico” per il consolidato nazionale: i chiarimenti delle Entrate

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Accertamento e adesione unica per le società che rientrano nel consolidato nazionale. Con la circolare 27/E, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità per il controllo delle società che aderiscono al regime della tassazione di gruppo. Il documento di prassi si sofferma sul nuovo procedimento, più semplice ed efficiente rispetto al passato in quanto basato su un “atto unico” di accertamento, e non più su due livelli di controllo. Il nuovo atto, infatti, notificato sia alla consolidata sia alla consolidante, contiene le rettifiche del reddito complessivo della consolidata e determina, inoltre, la maggiore imposta riferibile alla tassazione di gruppo.

Non solo. Sempre in termini di efficienza dell’azione amministrativa, è previsto un unico procedimento di adesione, a cui possono partecipare entrambi i contribuenti, anche separatamente. Il pagamento delle somme dovute, da qualunque dei soggetti effettuato, estingue la pretesa tributaria per entrambi.

Modello Ipec, tempi e modi per presentarlo – La consolidante può scegliere se e nei confronti di quali controllate utilizzare le perdite del consolidato, a scomputo dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico o nell’ambito dei procedimenti di adesione, presentando telematicamente l’apposito modello Ipec, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Perché sia valida, la richiesta deve essere inviata telematicamente, anche nei casi in cui è previsto che venga allegata una copia cartacea. Inoltre, il documento di prassi detta i tempi di presentazione del modello di richiesta, differenziandoli in base alle diverse procedure di accertamento e di adesione previste dalla normativa. La presentazione dell’istanza comporta la sospensione del termine per l’impugnazione dell’atto unico, sia per la consolidata che per la consolidante.

Gli adempimenti degli uffici – La circolare detta i modi con cui l’ufficio competente procede al riscontro dell’utilizzabilità delle perdite richieste e al loro scomputo dai maggiori imponibili accertati nell’atto unico o definiti in adesione. In particolare, l’ufficio cui compete l’emissione dell’atto unico effettua un mero riscontro sull’effettiva indicazione delle perdite nella dichiarazione annuale di gruppo, senza entrare nel merito della loro effettiva spettanza sostanziale. Successivamente, l’ufficio verifica se le perdite utilizzabili al termine del periodo d’imposta oggetto di rettifica siano già state utilizzate, in dichiarazione o in accertamento, in quelli successivi e fino alla data di presentazione della richiesta. Inoltre, nella circolare si sottolinea che le perdite richieste in diminuzione tramite il modello Ipec non sono più nella disponibilità della consolidante, perché già utilizzate.

Riscossione coattiva su entrambi – La circolare illustra la procedura di riscossione coattiva e chiarisce che l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo o provvisorio, è effettuata sia nei confronti della consolidata sia della consolidante, obbligate in solido.

In caso di liti, una sola decisione – In tema di contenzioso il documento di prassi chiarisce che una sola Commissione tributaria competente decide sull’unica pretesa tributaria, con effetto nei confronti di entrambi i contribuenti, anche ordinando, per effetto del litisconsorzio necessario, l’eventuale integrazione del contraddittorio. Ciò in linea con la gestione unitaria dell’obbligazione tributaria contenuta nell’atto unico.

Regime transitorio – In merito al regime transitorio, l’ufficio competente procede all’emissione dell’atto unico solo se prima del 31 dicembre 2010 non è già stato emesso un atto basato sul vecchio doppio livello. Di contro, nel caso in cui prima di questa data sia già stato emesso un atto di accertamento sulla base della normativa previgente, si dovrà proseguire con il vecchio sistema “binario”. A questo scopo, non rileva la circostanza che siano stati compiuti solo atti istruttori.

Il testo della Circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate- www.agenziaentrate.gov.it .