Permessi, congedi e aspettative di lavoro: ecco le nuove regole

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Nuove norme sono state approvate ieri, in Consiglio dei Ministri, sui permessi, congedi e aspettative lavorative. Sono quattro le aree di intervento che interesseranno sia il settore pubblico che privato: condego per maternità, congedo straordinario, aspettativa per studio e congedo per cure agli invalidi.

Il nuovo provvedimento presentato dal ministro Brunetta nel corso del Consiglio dei ministri di ieri, si pone lo scopo riordinare il sistema razionalizzando, semplificando e riducendo la spesa. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda il primo caso, quello del congedo per maternità, alla lavoratrice sarà data la possibilità di poter rientrare a lavoro in qualsiasi momento lo desiderasse qualora avesse subito una interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) dopo il 180° giorno. La decisione sarà subordinanta dall’autorizzazione del medico curante e del medico del lavoro.

Ben selezionati saranno i soggetti che potranno beneficiare del congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap. Soggetti che vengono identificati in primo luogo dal cogniuge convivente, e, successivamente il padre e la madre (anche se adottivi), il figlio o, infine, fratelli e sorrelle per diritto di successione. Il congedo potrà essere usufruito anche nel caso in cui la pesona disabile sia ricoverata in ospedale.

Strette, invece, le morse per i lavoratori dipendenti pubblici che vorranno avvalersi dell’aspettativa per studio. Saranno esclusi quelli che avranno già conseguito il dottorato di ricerca e per chi ne avesse usufruito per almeno un anno accademico. Qualora il soggetto interrompesse il rapporto di lavoro nei due anni successivi all’aspettativa, questi sarà obbligato a restituire la somma perpecita durante l’aspettativa stessa.

Concludiamo, infine, con il congedo per cure agli invalidi. Potranno richiedere il congedo gli invalidi civili o i mutilati con il 50% di capacità lavorativa per un periodo di 30 giorni all’anno. La retribuzione sarà subordinanta alle norme delle assenze per malattia. Al lavoratore sarà addebitato solo l’obbligo di dimostrare la sottoposizione alle cure mediche.