Entrate: dal trasfert pricing alle dichiarazioni iva, le novità del pianeta fisco

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L’Agenzia risponde alle domande della stampa specializzata e passa in rassegna le ultime novità del pianeta fisco. La circolare 28/E diffusa oggi, infatti, affronta diversi temi, dal monitoraggio fiscale al contrasto delle imprese in perdita, passando per il transfer pricing e le dichiarazioni Iva.

Operazioni con l’estero, niente dichiarazione Iva per i “minimi” – Le operazioni intracomunitarie e gli acquisti da fornitori esteri, come tutte le altre operazioni che qualificano i contribuenti minimi come debitori d’imposta, non comportano obblighi dichiarativi. Per coloro che aderiscono a questo particolare regime semplificato, infatti, è sufficiente integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Monitoraggio, anche i delegati compilano il quadro Rw – Quando un contribuente residente ha la delega di firma e prelievo sul conto corrente estero di un altro residente, anche il delegato è tenuto a compilare il quadro Rw della dichiarazione. In particolare, nel modulo di Unico dedicato alle attività detenute all’estero va indicata l’intera consistenza del conto corrente e dei relativi trasferimenti. In altre parole, rispondono agli obblighi di monitoraggio fiscale non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Resta fermo che sono esclusi dall’obbligo gli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero perché esercitano un mero potere dispositivo sulle attività.

Esonerati i frontalieri – I lavoratori frontalieri, invece, sono esonerati dalla compilazione del quadro Rw per le attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui si è realizzata la loro condizione. Lo status di lavoratore frontaliere, in particolare, si verifica quando il contribuente svolge l’attività all’estero al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento e per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dello stesso anno, anche se in maniera discontinua.

Quando l’impresa è in perdita sistemica agli occhi del Fisco – Un’impresa si considera in perdita sistemica quando per più di un periodo d’imposta presenta dichiarazioni che riportano delle perdite fiscali, non determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, a patto che non abbiano deliberato nello stesso arco di tempo aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle stesse perdite fiscali.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.