Via Libera al ravvedimento parziale: sanzioni e interessi vanno di pari passo

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Via libera al ravvedimento “frazionato” purché siano corrisposti gli interessi e le sanzioni dovute e non siano intervenuti controlli. E’ questo il chiarimento contenuto nella risoluzione 67/E dell’Agenzia  che invece chiude le porte alla “rateazione” delle somme da ravvedimento, considerata una modalità di pagamento dilazionato nel tempo applicabile soltanto in presenza dei presupposti normativi. In ogni caso, il ravvedimento parziale vale solo nei tempi previsti per quello ordinario e, nel caso in cui intervengano dei controlli successivi, si ritengono validi solo i versamenti precedenti.
Il “ravvedimento parziale” non è una rateazione – Il documento di prassi distingue il “ravvedimento parziale” dalla “rateazione” delle somme da ravvedimento. Quest’ultima non viene ammessa, in quanto consentirebbe al contribuente di cristallizzare il debito alla data del versamento della prima rata, più favorevole, diversamente dal ravvedimento parziale con cui invece sanzioni e interessi vengono calcolati volta per volta in base al debito d’imposta residuo, sempre rispettando le relative scadenze.
Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.