Lavoro, l’impiego giusto “pesa” sul divorzio

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L’indipendenza economica “pesa” anche in caso di separazione o divorzio. Una recente sentenza della Cassazione in merito stabilisce che: “l’obbligo di versare il contributo per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono, cessa solo quando il genitore obbligato provi che questi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato”. Tradotto, vuol dire che per cessare l’esborso, il genitore deve provare che il figlio che mantiene si sia sottratto volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata agli studi fatti. In caso contrario, quindi, permane l’obbligo di versare l’assegno alla ex moglie, nel caso in cui l’occupazione non sia adeguata rispetto alle aspirazioni dei figli. La sentenza, quindi, ridefinisce i contenuti stessi del concetto di indipendenza economica, legandola a logiche di mercato per commisurare l’eventuale inadeguatezza e, quindi, il mantenimento degli obblighi economici.

Fonte: www.conquistedellavoro.it