Sicurezza stradale e mercato autotrasporto: istruzioni le le sanzioni

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Nero su bianco le istruzioni per applicare le sanzioni che derivano dalla violazione degli obblighi sulla sicurezza stradale e sulla regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi. Con la circolare n. 31/E di oggi l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni utili per adottare i provvedimenti che escludono dai benefici fiscali per il periodo di un anno chi non ha rispettato le disposizioni previste dall’articolo 83-bis della manovra d’estate 2008 (dl 112/2008). Un intervento successivo al provvedimento del direttore del 12 maggio scorso, che ha già dettato tempi e modi di pubblicazione delle misure per applicare la sanzione.

Come funziona lo stop ai benefici fiscali – In particolare, la circolare di oggi chiarisce che le violazioni degli obblighi legati alla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi sono rilevate dalla direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un’attività istruttoria che consentirà poi alle direzioni regionali e alle direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell’Agenzia delle Entrate di motivare i provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa, che consiste nell’impossibilità per i trasgressori di fruire per un anno delle agevolazioni fiscali. Contro questi atti è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla notifica.

La verifica delle esclusioni – Le amministrazioni e gli enti che hanno il compito di verificare il rispetto del provvedimento di esclusione potranno consultare direttamente online, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei destinatari della sanzione. Questa lista, disponibile nella sezione “Documentazione” alla voce “Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali”, riporterà anche tutte le informazioni sui vari gradi e sugli esiti dell’eventuale contenzioso, così come sui provvedimenti di annullamento in autotutela.

Calendario in linea – Le informazioni utili a identificare gli esclusi restano in rete almeno fino al 31 dicembre del secondo anno dopo quello di notifica della sanzione. In ogni caso, rimangono in linea fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si chiude l’eventuale contenzioso mosso dal contribuente contro la sanzione o fino alla chiusura dell’anno successivo a quello in cui è emesso il provvedimento in autotutela.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.