Il regime delle operazioni attive e passive è disciplinato principalmente dall’articolo 71 del DPR 633/1972 che parifica le operazioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica alle esportazioni e alle importazioni così come disciplinate dall’articolo 8 e 3 dello stesso DPR 633/1972. Per le modalità operative la norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 24-12- 1993 in vigore dal primo gennaio successivo. In caso di cessioni di beni dall’Italia verso San Marino effettuate dagli operatori italiani effettuate mediante consegna, spedizione o trasporto di beni deve essere emessa regolare fattura in 4 copie.
Una copia verrà trattenuta dal cedente italiano mentre le rimanenti tre copie saranno consegnate o spedite al cessionario sammarinese il quale ne restituirà una copia munita della marca “originale” e del timbro a secco apposti dall’Ufficio Tributario di San Marino. La merce in questione viaggia accompagnata da apposito Documento Di Trasporto in tre copie (una copia rimane archiviata con la fattura dal cedente italiano). Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale si può evitare di stampare la terza copia per lo spedizioniere. Per le cessioni a privati consumatori l’operazione è assoggettata all’imposta invece per i soggetti passivi iva non c’è l’imponibilità. A tal fine, appunto di non imponibilità, è necessario che:
· nella fattura siano indicati i numeri di partita IVA nel formato europeo, ovvero anteponendo il prefisso “IT” prima delle 11 cifre del numero di partita IVA per il venditore italiano ed anteponendo il prefisso “SM” prima delle 5 cifre del numero IVA per il acquirente di San Marino; va indicata anche la dicitura “ non imponibile IVA ex art. 71, DPR 633/1972”;
· il cedente italiano sia tornato in possesso della fattura sulla quale l’ufficio tributario di San Marino ha apposto le marche ed i timbri dell’ufficio con il numero progressivo e la data della marca. Questa copia della fattura andrà conservato assieme al DDT ed alla prima fattura. Trascorsi 4 mesi senza che il cedente italiano abbia avuto di ritorno l’esemplare della fattura originaria, con apposte le marche ed i timbri, deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e, per conoscenza, al proprio Ufficio IVA.
· il cedente italiano abbia compilato e inviato il modello INTRA 1-Bis (elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni), per la sola parte fiscale (colonne da 1 a 6) con i canali dell’Agenzia delle Dogane o dell’Agenzia delle Entrate.
Questi modelli hanno valenza sia fiscale che statistica. Sono tuttavia esentati da tale obbligo i contribuenti che non effettuano anche cessioni intracomunitarie.
Invece per quanto riguarda le cessioni di beni da San marino verso l’italia si possono seguire due procedure:
– Procedura con addebito dell’Iva: In questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in 4 copie, con l’indicazione del proprio del numero di identificazione fiscale e di partita IVA e con l’indicazione di quello del cessionario italiano. Provvede poi ad indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita indicando separatamente l’ammontare dell’IVA da egli stesso dovuta. Il cedente sammarinese trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino. L’importo dell’IVA risultante dalla fattura andrà versata dal cedente sammarinese all’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino che la riverserà all’Ufficio IVA italiano. Il cessionario italiano registrerà le fatture originali e detrarrà l’IVA secondo le sue possibilità. I cessionari italiani non sono tenuti alla compilazione dell’elenco INTRA 2-bis degli acquisti relativi alle fatture con IVA.
– Procedura senza addebito dell’Iva: In questa seconda ipotesi il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari (uno in meno), sempre indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita IVA, con l’indicazione di quello del cessionario italiano ed indicando al solito natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e sempre trasmettendo poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino. Il cessionario italiano deve però in questo caso liquidare l’imposta ovvero indicando ( aggiungendo ) l’IVA sull’originale della fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese così come ricevuta dal cedente sammarinese. La fattura andrà annotata sui registri sia delle vendite sia degli acquisti. I cessionari italiani non sono obbligati alla compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ma sono tenuti a comunicare all’Ufficio delle Entrate l’avvenuta annotazione della fattura nei registri IVA vendite e acquisti, entro 5 giorni dalla registrazione stessa indicando il numero progressivo annuale dei registri.