Fondi comuni d’investimento, cambia il regime di tassazione.

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare 33/E chiarisce al meglio il regime di tassazione dei fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed equiparati entrato in vigore lo scorso anno con il decreto mille proroghe. Dal 1° luglio i gestori dei fondi italiani e quelli “lussemburghesi” non devono più applicare l’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato del fondo stesso ma l’imposta è dovuta dal detentore delle quote nel momento che percepisce i proventi.

Il nuovo regime si applica agli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati (e non) in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni, sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni sei mesi. Sono dentro il nuovo regime, quindi, anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate.

Per saperne di più:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5db9b68047984c3e998e99f4bc005b37/circ33e+del+15072011_2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5db9b68047984c3e998e99f4bc005b37