Rimborso Irap. L’onere della prova sempre in capo a chi lo richiede

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Spetta al contribuente dare la dimostrazione dell’assenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta, quale il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il principio in base al quale non sono soggetti a Irap i redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio delle attività già contemplate dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 2, sta solo a significare che non è soggetto a Irap la parte di ricavo netto risultante dall’esercizio di quella attività (nella specie, prevalentemente quella di sindaco nei collegi sindacali). Costituisce tuttavia onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta, quale il requisito dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass. n. 12111/2009). Si espone quindi a censura la sentenza che affermi l’inesistenza delle condizioni di assoggettamento a IRAP, valorizzando il prevalente svolgimento di attività sindacale e la presunta non contestazione, da parte dell’amministrazione, della esistenza di una struttura organizzata, laddove, invece, come emerge dalla trascrizione del corrispondente atto difensivo, l’amministrazione aveva addotto l’esatto contrario. In relazione a siffatta specifica linea di difesa, trattandosi di istanza di rimborso, assume invece rilievo decisivo l’assenza di prova, da parte del contribuente, della inesistenza del requisito organizzativo.