I due nuovi commi (2 – sexies e 2 – septies) dell’articolo 12, introdotti dalla manovra nel testo della manovra finanziaria in materia di sanzioni tributarie, prevedono la sospensione dell’iscrizione all’ordine o allìalbo per il professionista al quale, nel corso di un quinquennio, vengano contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, compiute in giorni diversi.
La sospensione dell’iscrizione sarà prevista per un periodo variabile da tre giorni a un mese; in caso di recidivia il periodo di sospensione potrà variare da 15 giorni a sei mesi. Il provvedimento è disposto dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. La sospensione è immediatamente esecutiva e ne viene data comunicazione all’ordine competente,il uale provvederà a darne pubblicazione sul proprio sito internet.
La sospensione comporta effetti diversi rispetto alla chiusura di un attività commerciale: l’articolo 30 del RD 157/33, sostituito dall’articolo 1 della legge 91/71, prevede, nel caso la sospensione riguardi un avvocato, la mancata possibilità di esercizio della profesione per un periodo minimo di 15 giorni e massimo di un anno.
Anita Ottaviano
Home Terminus Termoli (CB) Manovra di Ferragosto: con quattro violazioni sospensione dell’iscrizione all’Albo per il professionista