L’Agenzia fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’Iva alle attività di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto, con particolare attenzione alla non imponibilità e alla territorialità delle prestazioni dei servizi. Con la circolare 43/E diffusa oggi, infatti, le Entrate rispondono alle domande poste da Ucina, l’associazione di categoria del settore nautico. Il noleggio “breve” con navi a disposizione nella Ue molla l’Iva – L’attività di noleggio a breve termine con la messa a disposizione dell’imbarcazione nel territorio di un altro Stato membro non conta in Italia ai fini Iva. Queste operazioni, di conseguenza, non devono essere fatturate né indicate nel modello Intrastat.
Anche la locazione perde l’Iva, purché i clienti non siano privati – Il regime di non imponibilità, previsto per l’esercizio di attività commerciali, può estendersi alle ipotesi in cui la nave da diporto: è oggetto di locazione e noleggio nei confronti di esercenti attività commerciali; è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto; è utilizzata dai centri d’immersione come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
L’esenzione non è applicabile nel caso in cui la locazione o il noleggio delle imbarcazioni siano resi nei confronti di privati. In questa ipotesi, infatti, viene meno la condizione relativa allo svolgimento di attività economica. Forniture e dotazioni senza Iva anche per attività accessorie – Il regime di non imponibilità si può applicare anche a forniture di carburante e dotazioni di bordo, sia per il noleggio di imbarcazioni che per le attività accessorie. Ciò a patto che il richiedente non sia una società di costruzione e/o manutenzione di unità da diporto. In questo caso, infatti, le imbarcazioni rappresentano beni merci e non strumentali all’esercizio dell’attività commerciale.
Imbarcazioni iscritte nel registro internazionale … e non solo
La non imponibilità Iva vale anche se l’attività commerciale è esercitata con unità da diporto iscritte in un registro diverso da quello internazionale, purché tenuto da Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi o della motorizzazione civile. In linea generale, come precisa il documento di prassi, i natanti possono comunque fruire del regime di non imponibilità solo se immatricolati nei registri come imbarcazioni. Soltanto in questo caso saranno infatti autorizzati alla navigazione oltre 12 miglia e utilizzabili per finalità commerciali.