Rivalutazione di terreni e partecipazioni in più tappe

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Detrazioni e rimborsi per chi si avvale nuovamente della rivalutazione di terreni e partecipazioni nel 2011. I contribuenti che intendono avvalersi della rideterminazione prevista dalla Legge n. 106 del 2011 e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione, possono detrarre le imposte già pagate in precedenza oppure chiederne il rimborso entro 48 mesi dal nuovo pagamento. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 47/E diffusa oggi in tema di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni in società, fissando al 1° luglio 2011 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni.

Detrazione dell’imposta sostitutiva già versata – Il contribuente che abbia usufruito di una precedente rideterminazione del valore dei beni, può detrarre l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta in base alla nuova procedura. Se il contribuente non usufruisce dell’ultima rideterminazione, può detrarre dall’imposta ancora dovuta con riferimento alla procedura relativa ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, l’imposta già versata.

Rimborso dell’imposta sostitutiva – Per chi non si avvale della possibilità di detrarre, è possibile chiedere il rimborso, dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi dalla data di versamento relativa all’ultima rideterminazione.

Inoltre, se la richiesta di rimborso viene presentata entro questo periodo, l’amministrazione finanziaria abbandonerà l’eventuale contenzioso esistente.

Imposta sostitutiva e perizia di stima – Ai fini della nuova rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni è richiesta la redazione di una perizia giurata di stima che ne individui il valore alla data del 1° luglio 2011 e il versamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione o rateizzato.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.