Beni dell’impresa concessi a soci o familiari

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Via libera alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei familiari dell’imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell’impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente nonché gli elementi identificativi dei beni. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. La comunicazione, prevista dall’art. 2 comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138 del 2011, è diretta ad individuare l’effettiva intestazione dei beni in capo all’utilizzatore, scoraggiando la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.

I soggetti obbligati alla trasmissione – L’invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell’impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. Inoltre, come indica il Provvedimento, l’obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.

La lista dei dati – Naturalmente, con i dati relativi alle persone fisiche, o ad altri soggetti, che ricevono il bene, devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i riferimenti relativi ai beni, tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovetture, o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed “altro” (i beni che rientrano in quest’ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a tremila euro al netto dell’Iva).

In particolare queste sono le voci che compongono l’elenco dettagliato dei dati da inviare:

– per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza;
– per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
– tipologia di utilizzazione del bene;
– tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipula;
– categoria del bene, durata della concessione ( data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercat o;
– ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
Tempi e modi – I contribuenti tenuti all’invio della comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o Fisconline. La scadenza per l’invio è fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi oppure è cessato il godimento. Entro il 31 marzo 2012 va inviata la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della misura.

Il provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.