E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2010, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 settembre 2010, n. 177, regolamento attuativo dell’art. 96 legge 21 novembre 2000, n. 342, che sostituisce il precedente regolamento D.M. 388/2001.
Tale decreto regolamenta i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per l’acquisto di beni in materia di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus.
La modifica nasce sulla base dell’esperienza relativa all’attività svolta e maturata nel tempo, a partire dall’emanazione dell’art. 96 della legge 342/2000 e del D.M. attuativo 388/2001, che ha presentato nel corso degli anni numerose lacune sia per l’Amministrazione nella gestione della stessa procedura, sia per le organizzazioni nel presentare le richieste di contributo.
Il nuovo regolamento, pertanto, ha l’obiettivo di aggiornare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nonché di garantire un linguaggio uniforme, chiaro e preciso, fondamentale per un’interpretazione condivisa della normativa, al fine di favorire l’uniformità e lo snellimento della procedura e rendere trasparente e costruttivo il rapporto tra Amministrazione ed organizzazioni del terzo settore, nonché qualificare l’attività reciproca d’informazione e comunicazione per l’ottimizzazione dei risultati, nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lvo 150/2009.
Gestione annuale per la concessione e l’erogazione dei contributi per acquisti di beni di utilità sociale in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche ai sensi dell’art. 96 della legge 21 dicembre 2000 n. 342 e del D.M. attuativo 177/2010.
Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all’ art.10 del decreto legislativo n.460/1997, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Le domande devono essere compilate utilizzando l’apposito formulario predisposto annualmente e aggiornato nel mese di novembre dalla Divisione III Volontariato, ponendo particolare attenzione alla documentazione da allegare e seguendo le istruzioni di compilazione in esso dettagliatamente indicate.
Devono essere inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno (fa fede il timbro postale d’invio) e devono riguardare acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Ai fini di una maggiore speditezza delle procedure amministrative, le Associazioni devono includere tutta la documentazione relativa agli acquisti effettuati nell’anno di riferimento in un’unica busta, riportante la dizione: “Richiesta contributi D.M. 177/2010 – anno ___”.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
Divisione III – Volontariato
Via Fornovo, 8 (pal. C) – 00192 Roma
L’associazione di volontariato od ONLUS che ha presentato domanda è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti l’indirizzo, i recapiti telefonici, di fax o di posta elettronica, i dati bancari o postali.