Corte dei conti: i contratti pubblici segretati devono essere opportunamente motivati dalle Amministrazioni

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L’art. 17 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163 del 2006) prevede che la Corte dei conti riferisca al Parlamento con una relazione sui risultati del controllo svolto sui contratti segretati od eseguibili con speciali misure di sicurezza, la loro regolarità, nonché la correttezza e l’efficacia della relativa gestione.
Le particolarità delle opere e dei servizi e forniture segretati rilevano sotto vari profili: il “codice dei contratti pubblici” se ne occupa principalmente in ordine alla possibilità della deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento “in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ovvero quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato”.
Vi sono, quindi, delle specifiche condizioni ai fini della possibilità dell’utilizzo della deroga e ciò sta a significare che la potestà regolamentare dell’amministrazione non è libera, bensì circoscritta, nella individuazione dei casi in cui opera tale deroga.
La “segretazione”, secondo la legge, deve avvenire da parte delle amministrazioni e degli enti usuari “con provvedimento motivato” e, pertanto, non con una generica riaffermazione della sua necessità, ma attraverso una adeguata ponderazione, con riferimento alle specifiche circostanze che ne rendono necessario il ricorso al procedimento derogatorio. In alcuni di tali casi, documentati nel referto, le “segretazioni” si sono basate sul richiamo seriale a precedenti risalenti nel tempo, ovvero, con particolare riguardo all’adozione di particolari misure di sicurezza o riservatezza unicamente sulle intenzioni manifestate dalle Amministrazioni di volerne valutare l’adozione, richiamandosi, in taluni casi, a precedenti tradizionali.
La necessità della segretazione o riservatezza, che conducono all’adozione di procedure contrattuali in deroga al principio della concorrenza e della parità contrattuale, deve trovare effettivo riscontro, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell’opera: non sempre, come evidenziato nella relazione, se ne è riscontrata l’esistenza come è accaduto per talune opere edili o tecnologiche di utilizzo comune.
I settori principali di applicazione di tale normativa hanno riguardato, principalmente, le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività delle Forze armate o dei Corpi di Polizia per la difesa della Nazione o per i compiti d’istituto, nonché dell’amministrazione della giustizia o di altri enti aggiudicatori nei settori speciali di rilevanza comunitaria. Particolari settori di servizi e forniture segretati hanno riguardato l’Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento di procedure di acquisizione dei servizi di somministrazione di pasti e dei generi di sopravvitto a detenuti ed internati in istituti di pena e riabilitazione, di durata quadriennale, per un importo complessivo pari a oltre trecento diciassette milioni di euro, con affidamento delle procedure a cura dei propri provveditorati regionali.
Particolari provvedimenti contrattuali si sono riscontrati anche per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia per l’attività ordinaria che per quella collegata alla realizzazione di opere per “grandi eventi”, ed un accenno è stato riservato anche a taluni contratti stipulati dall’Amministrazione centrale per la tutela dell’ambiente.
La progressiva estensione dell’utilizzo della strumentazione giuridico-amministrativa relativa ai contratti pubblici segretati o da concludersi con particolari misure di sicurezza o riservatezza, dal novero originario delle Amministrazioni indicate nell’art. 17 del d.lgs. 163 del 2006 è risultata una tendenza caratteristica della situazione attuale: dalle contrattazioni relative alla realizzazione di opere per le Forze armate o di Polizia, per le strutture che, naturalmente, presentano le caratteristiche richieste dal “codice dei contratti” si è giunti all’inclusione di contratti di servizi o forniture affatto particolari: un esempio è costituito dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI da gestirsi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cui attività ha dato luogo ad un affidamento diretto con modalità di segretazione per cifre rilevanti (nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro).
Le opere e i servizi e le forniture “segretati” non si sottraggono alle regole generali, soprattutto per quanto attiene al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate ed alla copertura finanziaria dei relativi provvedimenti e comuni sono gli aspetti relativi alla efficacia delle realizzazioni ottenute, al rispetto della tempistica di svolgimento e conclusione, alla regolarità delle procedure utilizzate ed in più rileva l’aspetto della congruità dell’utilizzo dello strumento di selezione concorrenziale ridotta rispetto alle effettive necessità di farvi ricorso. Anche la programmazione dovrebbe servire a determinare quali siano le opere pubbliche da realizzare secondo un ordine di priorità ed in base alle disponibilità finanziarie valutandone anche i relativi costi e benefìci.
La chiarezza e trasparenza nella redazione dei programmi dovrebbero essere d’ausilio anche per permettere il riscontro da parte del Parlamento delle realizzazioni effettivamente compiute per la rimodulazione dei programmi di bilancio.
Le conclusioni e raccomandazioni della relazione si sono conseguentemente attestate nella formulazione di generali e specifici punti di attenzione tesi a ricondurre l’attività delle amministrazioni ad un corretto utilizzo della procedura avente carattere di eccezione rispetto alla regola della concorrenzialità consentendone, nel contempo, un monitoraggio che permetta la valutazione dell’uso delle disposizioni derogatorie negli affidamenti segretati, senza interferire con il rispetto del principio di trasparenza più volte riaffermato anche in predenti referti di questa Corte.