Antitrust multa Italgas per oltre 4 mln di euro

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La società si è inizialmente rifiutata di fornire e ha poi fornito con ritardo informazioni essenziali ai Comuni di Todi e di Roma per predisporre i bandi di gara relativi all’assegnazione del servizio. Nella determinazione della sanzione il Collegio ha tenuto conto del comportamento collaborativo della società che, nel corso dell’istruttoria, ha fornito i dati agli uffici capitolini.

Multa di 4.671.447 euro alla società Italgas per abuso di posizione dominante. Lo ha deciso il Collegio dell’Antitrust secondo il quale Italgas rifiutandosi inizialmente di fornire, fornendoli poi in ritardo, ai Comuni di Todi e Roma dati necessari per predisporre il bando di gara relativo all’assegnazione del servizio di distribuzione di gas, ha ostacolato la concorrenza. In particolare, in base a quanto ricostruito dagli uffici dell’Autorità, Italgas, con i suoi comportamenti, ha cercato di escludere dalla competizione per la gara i potenziali concorrenti. I dati che Italgas non ha messo a disposizione sono informazioni che risultano necessarie, da un lato agli enti locali, per predisporre un bando di gara concorrenziale, dall’altro ai concorrenti, per potere partecipare alle gare e formulare offerte competitive.

Secondo l’Autorità, affinché una gara possa dirsi competitiva, occorre che esista una effettiva par condicio tra tutti i partecipanti nell’accesso alle medesime informazioni. Italgas, in qualità di gestore uscente, ha cercato di riservare a sé stesso un accesso privilegiato alle informazioni di cui disponeva, grazie alla posizione di monopolista legale, essendo così in grado di formulare l’offerta più competitiva sfruttando l’asimmetria informativa dei propri concorrenti.

Nel caso delle gare di Roma e Todi il comportamento di Italgas ha prodotto un danno grave alla concorrenza, visto che i Comuni interessati hanno dovuto posticipare l’indizione delle gare. Il ritardo ha fatto sì che, almeno a Todi, per effetto della disciplina di blocco delle gare comunali intervenuta successivamente, la società potrà beneficiare di un ulteriore periodo di affidamento diretto. Impedendo che il servizio, attraverso il meccanismo della gara, venisse aggiudicato a condizioni migliorative, la società ha anche determinato un danno anche per i clienti finali del servizio di distribuzione del gas.

Nel determinare la sanzione il Collegio Antitrust ha comunque tenuto conto del comportamento collaborativo della società che, seppure tardivamente, il 21 ottobre 2011, ha trasmesso le schede tariffarie al Comune di Todi ed ha dato la propria disponibilità alla loro trasmissione al Comune di Roma, dando attuazione all’impegno assunto dinanzi al Collegio l’11 ottobre 2011.