In questi giorni si è fatto un gran parlare dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali e dell’onere del concessionario della riscossione di provare la correttezza del suo operato (si veda http://www.nocensura.com/2012/01/esclusivo-multe-e-notifiche-via.html).
Inoltre, in giro per il web (social network, blog e siti vari) ma anche su vari giornali sono emerse informazioni contrastanti in merito alla legittimità o meno della notifica delle cartelle (per posta o a mano).
Ciò che si è cercato invece di far comprendere nei giorni scorsi a tutti i contribuenti è che, indipendentemente dalle modalità di notifica delle cartelle, la questione più importante riguarda sicuramente che cosa il concessionario è tenuto a fare per provare la correttezza delle operazioni di notifica.
In pratica, se il contribuente si rivolge al giudice per chiedere l’annullamento delle cartelle perché ritiene che non gli siano mai state notificate (tipico il caso del contribuente che si accorge di un debito tributario attraverso un’ipoteca iscritta da Equitalia sui suoi immobili, oppure quando riceve un fermo auto per una cartella mai pervenuta) cosa è tenuto a fare il concessionario?
Ebbene, come chiarito dalle sentenze già citate nell’articolo sopra indicato, Equitalia deve produrre non solo la relata di notifica (in caso di consegna a mano) o la ricevuta di ritorno (in caso di notifica a mezzo posta) ma è tenuta a produrre anche copia della cartella esattoriale.
In merito, si segnala una ulteriore recente sentenza della Commissione Tributaria di Parma (sent. CTP di Parma n.15/07/10, liberamente visibile su http://www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale, oltre ad annullare delle intimazioni di pagamento per difetto di motivazione, chiarisce che “Del resto, anche volendo attribuire .. un’efficacia sanante dell’originario vizio di motivazione dell’atto impositivo … non pare che l’ente convenuto abbia assolto nemmeno sotto questo profilo all’onere probatorio sullo stesso incombente non risultando allegate, alla memoria di costituzione, le cartelle di pagamento da cui traggono origine gli atti impugnati”.
Tutto ciò, d’altronde, viene espressamente indicato anche dallo stesso legislatore nell’art. 26, comma 4, del DPR n.602/73.
Ci si augura, dunque, che anche questo breve intervento possa contribuire a rendere ogni contribuente più consapevole dei propri diritti.
Avv. Matteo Sances