Importante novità del pacchetto di riforme dell’attuale governo Monti è la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata. Infatti, per poter creare tale tipo di società sarà sufficiente essere persone fisiche, non aver compito il trentacinquesimo anno di età ed investire la cifra simbolica di 1 euro a titolo di capitale sociale. Inoltre, non ci sarà bisogno di recarsi presso un notaio per la costituzione della società, ma tale adempimento potrà essere svolto anche da professionisti, quali avvocati e commercialisti tramite una semplice comunicazione telematica al registro delle imprese.
Scopo della riforma è incentivare l’attività di impresa fra giovani, trovando applicazione nelle piccole società di servizi che per la loro attività non necessitano di grandi capitali.
Tuttavia, è da precisare che, nel momento in cui i soci della srl semplificata avranno raggiunto il limite di età di 35 anni, dovranno recarsi da un notaio per trasformare la società a responsabilità limitata da semplificata in ordinaria, pena lo scioglimento della società stessa.
In breve la bozza del decreto che dovrà essere approvato:
1) Una “società a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni si età alla data della costituzione;
2) I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società;
3) Il socio che perda in requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società a responsabilità limitata semplificata, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del codice civile;
4) Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione;
5) La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro;
6) Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463;
7) Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”;
8) Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. In quanto compatibili”.
I. C.