Pronti i chiarimenti delle Entrate sull’applicazione dell’imposta erariale introdotta con la “Manovra 2011” sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale. La Circolare n.6/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, indica infatti le diverse modalità relative al calcolo della nuova imposta e al pagamento, definendone la tempistica.
A chi guarda l’imposta – In pratica, l’imposta è dovuta da chi risulta, dai pubblici registri, essere proprie tario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile. L’imposta trova, inoltre, applicazione anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
Come si calcola: in volo il peso fa la differenza – La misura dell’imposta, prosegue il documento di prassi, deve essere calcolata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell’aeromobile variando quindi in ragione del peso massimo del velivolo al decollo. Nel dettaglio, fino a 1000 kg la somma da versare corrisponderà al minimo di 1,50 euro al kg, mentre per gli aeromobili con peso superiore a 10.000 kg l’esborso corrisponderà a 7,55 euro al kg, ovvero il massimo. Per gli elicotteri, inoltre, ricorda la Circolare, l’imposta dovuta è pari al doppio di quella determinata per gli aerei con peso equivalente, mentre per gli alianti, motoalianti, autogiri e areostati, l’imposta è dovuta in misura fissa pari a 450 euro.
Tempi e modalità di pagamento – Innanzitutto, come ribadisce il documento di prassi, l’imposta deve essere corrisposta all’atto dell’inoltro della richiesta di rilascio o d i rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Si precisa, inoltre, che il pagamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione, non essendo prevista la rateizzazione, tramite modello F24 utilizzando i codici tributo già definiti con la Risoluzione n. 11/E del 3 febbraio 2012. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data del 6 dicembre 2011, l’imposta deve essere versata entro il 5 marzo 2012 nella misura che si ottiene moltiplicando un dodicesimo degli importi annui stabiliti nel comma 11 del decreto legge, per ciascun mese, a partire da quello in corso al 6 dicembre sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta annua relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo dello stesso certificato avviene nel periodo compreso fra il 6 dicembre ed il 31 gennaio 2012.