La cartella esattoriale deve essere “trasparente” anche in merito al calcolo degli interessi. Diversamente l’atto è illegittimo è va dunque annullato.
Di questo principio si è fat to un gran parlare nei giorni scorsi a seguito di una recentissima sentenza della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.4.516 del 21/03/2012), la quale ha accennato al tema degli interessi applicati dal concessionario della riscossione.
Tale sentenza, tuttavia, non ha fatto altro che riprendere solo marginalmente la problematica poiché ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, si è ritenuto più interessante analizzare la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale oggetto del giudizio di cassazione.
La sentenza, dunque, è quella della Commissione Tributaria Regionale di Venezia (Sent. CTR di Venezia – Mestre n.18/07/10 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), nella quale si dichiara che “in relazione alla carente motivazione … non si può che concordare con i primi giudici … in relazione agli interessi. Infatti, nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”.
Inoltre, la Commissione rileva che “il contribuente aveva il dir itto di essere messo nelle condizioni di capire agevolmente tutto ciò che gli veniva chiesto non competendo al cittadino la ricostruzione dell’operato dell’ufficio …”.
In riferimento a ciò si ritiene opportuno citare anche una precedente sentenza della Suprema Corte, ossia la n.18.415 del 16/09/2005, la quale aveva già ribadito l’illegittimità della cartella esattoriale “muta” che non permette al contribuente di comprendere l’operato dell’Ufficio.
Ci si augura, dunque, che la predetta sentenza possa costituire un ulteriore passo verso una maggiore attenzione ai diritti fondamentali del cittadino, così come previsto dallo stesso Statuto dei diritti del Contribuente, il quale prevede espressamente che tutti gli atti tributari devono essere sufficientemente motivati “indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” (art. 7 della legge n.212 del 27/07/2000).
Avv. Matteo Sances