Non si applica la disciplina delle società in perdita sistematica ai soggetti che rientrano in una delle undici ipotesi previste dal provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le società interessate non devono, quindi, presentare alcuna istanza d’interpello poiché è automatica la disapplicazione delle disposizioni sulle società in perdita sistematica, previste dal Dl n. 138/2011. Insieme al provvedimento arriva la circolare n. 23/E che fornisce i primi chiarimenti sulla nuova disciplina e sulla gestione delle relative istanze di disapplicazione. In particolare, il documento di prassi prevede che le società in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le società non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica
indicate nel provvedimento diffuso oggi dall’Agenzia.
Cosa stabilisce il provvedimento – Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi e quelle che, nello stesso arco temporale, presentano indifferentemente per due periodi dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e nel terzo dichiarano un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, sono considerate di comodo a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta. Il provvedimento individua undici situazioni oggettive per le quali viene automaticamente disapplicata la nuova disciplina senza l’onere di presentazione della relativa istanza di disapplicazione. Inoltre, il provvedimento prevede due nuove situazioni oggettive di disapplicazione automatica della disciplina sulle società non operative.
I punti chiave della circolare – Il documento di prassi chiarisce in primo luogo che le società in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le società non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento diffuso oggi dall’Agenzia. Va sottolineato, però, che le prime riguardano solo i periodi d’imposta di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (a fronte di un intervallo di osservazione di tre periodi d’imposta in perdita fiscale, le cause di esclusione agiscono sul successivo quarto periodo), mentre le seconde valgono soltanto nell’arco del triennio di osservazione (il verificarsi di una
delle situazioni previste dal provvedimento interrompe tale periodo di osservazione).
Sia nel caso in cui la società beneficia di una causa di esclusione, sia in quello in cui sono presenti cause di disapplicazione automatica, gli acconti per il periodo di prima applicazione della nuova disciplina andranno calcolati sulla base dei metodi ordinari.
Gli interpelli disapplicativi – Le società interessate che non rientrano né nelle cause di esclusione, né in quelle di disapplicazione automatica, devono presentare istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. L’istanza deve contenere l’indicazione del periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, oltre che di quello nel quale le situazioni oggettive che la giustificano si sono verificate. Sono inammissibili le istanze che riguardano periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della disciplina, a meno che il periodo d’imposta non sia compreso nel triennio di osservazione.
Infine, se i soggetti interessati intendono presentare istanza di disapplicazione sia in relazione alla disciplina sulle società in perdita sistematica sia in merito a quella sulle società non operative devono farlo separatamente. Le istanze inviate congiuntamente prima dell’emanazione della circolare verranno accettate dagli uffici dell’Agenzia che adotteranno due distinti provvedimenti di risposta.
I testi del provvedimento e della circolare sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.