Iva nei servizi: le nuove regole in Gazzetta

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Il luogo di tassazione della prestazione di servizi è quello dove è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta.
Regola di carattere generale valida nella ipotesi in cui la legge non prevede deroghe per alcune prestazioni di servizi.
E’ quanto previsto dal decreto legislativo in vigore dal 20 febbraio scorso, concernente “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonchè il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. (10G0036)”, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010.
Nello specifico:
la direttiva n. 8/08, riguardava la territorialità;
la direttiva n. 9/08, il rimborso ai soggetti stabiliti in uno Stato diverso da quello di rimborso;
la direttiva n. 117/08, ill contrasto alle frodi comunitarie.
Devono, invece, essere ancora approvati i nuovi modelli Intrastat.
Con la circolare 31 dicembre 2009, n. 58, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito le prime indicazioni in merito alle nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2010 contenute nella Direttiva Servizi (2008/8/CE) riguardo alla rilevanza territoriale ai fini IVA delle operazioni eseguite.
Con l’emanazione del decreto in oggetto l’intento del legislatore è quello di fissare come luogo della imposizione quello nel quale avviene il consumo effettivo del servizio.
Per i servizi resi a privati, invece, le prestazioni sono tassate nel luogo in cui viene stabilito il prestatore del servizio, cosicché possano essere semplificati gli adempimenti degli operatori economici.
Per tutte quelle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi sarà il committente a dover documentare l’operazione in regime di reverse charge (poiché l’applicazione del criterio generale porta alla individuazione del luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente)
Nel caso in cui il destinatario della prestazione sia un privato, il criterio generale fissa il luogo di tassazione nel paese del prestatore, che potrà, quindi, porre in essere tutti gli adempimenti in modo agevole, con l’applicazione cioè, dell’IVA nazionale.
L’obbligo di nominare un rappresentante fiscale oppure di identificazione diretta (per le operazioni attive) scatterà solo per quelle operazioni che, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate nel paese del committente anche quando questi sia un privato.
(Altalex, 22 febbraio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49337