Dal Fisco le istruzioni per applicare la nuova imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi, gli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac e quelli esteri che “stazionano” in Italia per più di 45 giorni consecutivi. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia detta modi e tempi per pagare la nuova tassa sugli aerotaxi e i velivoli privati, introdotta dal decreto Salva Italia (Dl 201/2011) come modificato con il decreto semplificazioni fiscali (Dl 16/2012).
Tassa sugli aerotaxi, conta la tratta – Il prelievo fiscale sui voli degli aerotaxi presi a noleggio pesa su ogni passeggero trasportato e per ogni tratta, intesa come tragitto dal luogo di partenza al diverso luogo di destinazione, indipendentemente dagli scali tecnici. L’importo dell’imposta è pari a 100 euro in caso di tragitto inferiore a 1.500 km e 200 euro per distanze superiori a questa soglia. Il tributo è versato dal passeggero al vettore per ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale.
I tempi per pagare – In particolare, per i tragitti coperti con aeromobili immatricolati nel registro nautico nazionale tenuto dall’Enac o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l’imposta deve essere versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il servizio. I tempi di pagamento si accorciano per le tratte realizzate con velivoli non immatricolati in alcuno di questi registri. In queste ipotesi, infatti, l’imposta va versata prima della partenza o entro il giorno dopo l’arrivo nel territorio nazionale. Cerchio rosso sulla scadenza del 31 luglio prossimo, invece, per pagare l’imposta relativa alle tratte effettuate a partire dal 29 aprile scorso.
Per i voli privati contano i “pesi massimi” – Il valore dell’imposta sugli aerei privati è legato al peso massimo del velivolo al decollo, inteso come dato di omologazione riportato nel manuale di volo del singolo aeromobile. Nel dettaglio, per gli aerei fino a mille kg occorre versare 0,75 cent/kg, per quelli fino a 2mila kg la tassa vale 1,25 euro/kg, per i velivoli fino a 4 tonnellate sale a 4 euro/kg, mentre per quelli fino a 6 tonnellate arriva a 5 euro/kg. Il tributo lievita a 6,65 euro/kg se il peso al decollo arriva a 8mila kg, fino a 10 mila kg è pari a 7,10 euro/kg e raggiunge quota 7,55 euro/kg se l’aereo al decollo pesa sopra le 10 tonnellate. Il tributo pesa anche sugli elicotteri e per calcolare il quantum occorre sommare alla misura stabilita per gli aerei della stessa “stazza” una maggiorazione del 50%. Quota fissa a 450 euro, infine, per alianti, motoalianti e aerostati.
Chi paga e chi no – A pagare il tributo è chi risulta dai pubblici registri proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore dell’aereo in locazione finanziaria. Sono esenti dalla nuova tassa, invece, gli aerei di Stato, di linea, quelli appartenenti ad aeroclub o a centri di addestramento, formazione o 2paracadutismo, nonché quelli storici, con più di 40 anni di vita, quelli di costruzione amatoriale, quelli destinati al soccorso o immatricolati a nome dei costruttori, in attesa di vendita.
Quando versare la tassa – L’imposta deve essere versata all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità di quest’ultimo. Solo nel caso in cui il certificato vale meno di un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi fissati, per ciascun mese di validità. Il provvedimento, inoltre, fissa al 6 dicembre 2011 l’applicazione delle misure dedicate agli aeromobili privati. Ciò significa che l’imposta versata in più, sulla base delle vecchie disposizioni, sarà scomputata da quella dovuta al momento del successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità oppure può essere chiesta a rimborso se il contribuente non risulta più tenuto a pagare l’imposta. Non solo. Il provvedimento precisa che non è prevista alcuna sanzione per i versamenti d’imposta effettuati in misura inferiore in base alle vecchie norme, a patto che l’eccedenza sia pagata entro il 28 luglio 2012.
Aerei stranieri, imposta in base alla sosta – Per calcolare i 45 giorni consecutivi di sosta nel territorio italiano bisogna tener presente che non vanno considerati i giorni, intesi come durata superiore alle 12 ore, in cui l’aereo è fermo per manutenzione e staziona, quindi, presso i manutentori nazionali iscritti negli appositi registri tecnici. L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero e, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di sosta annuale. Se il “parcheggio” nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, il tributo e’ dovuto in misura pari a un dodicesimo degli importi fissati per ciascun mese a partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Anche in questo caso, a fare da spartiacque per l’applicazione della tassa è una data ben precisa: il 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili che, a partire da questa data, e fino al 2 marzo 2012, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a 45 giorni l’imposta è dovuta entro il 28 luglio prossimo.
La tassa viaggia su F24 – Per il versamento occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”. Chi non può usare il modello di pagamento può eseguire il versamento mediante bonifico in euro in favore del capitolo e articolo del bilancio dello Stato italiano.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it