Come e quando pagare le imposte sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)? Lo spiega la circolare n. 28/E della Agenzia delle Entrate diffusa oggi, che detta tutte le istruzioni relative al pagamento dei nuovi tributi.
I soggetti interessati al pagamento dell’Ivie, spazio alla residenza – La nuova imposta, come chiarisce il documento di prassi, riguarda in via esclusiva le persone fisiche. In pratica, i contribuenti individuali che risiedono in Italia, e che risultano detenere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, degli immobili all’estero.
Come si calcola l’Ivie? Occhio alla soglia di esenzione di 200 euro – Il tributo è dovuto nella misura dello 0,76 per cento calcolato in proporzione sia alla quota di titolarità del diritto di proprietà, o altro diritto reale, sia al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratta la durata effettiva di tale diritto. Comunque, è bene rammentare che l’imposta non è dovuta in caso il suo importo non superi la misura di 200 euro. In pratica, esiste una specifica soglia di esenzione per gli immobili il cui valore complessivo non oltrepassa i 26.381 euro.
Il valore dell’immobile, parola ai contratti, in mancanza decide il mercato – La regola generale, come indica la Circolare, prevede che il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, oppure, dai contratti da cui si desume il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. In nassenza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, in alternativa si assumerà come riferimento il valore di mercato rilevabile, a termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui è situato l’immobile. Naturalmente, nel caso in cui l’immobile non fosse più posseduto alla data del 31 dicembre si farà riferimento al valore rilevato in coincidenza con il termine del periodo di detenzione.
Uno sguardo all’Europa – Riguardo il calcolo del valore degli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’Ivie è quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato. In mancanza del valore catastale si applica la regola generale.
Ultimo step, il calcolo della detrazione prima di riportare l’imposta netta da pagare – Dall’Ivie è possibile detrarre, ma non oltre il suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata, nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui risulta situato l’immobile..
Imposta sul valore delle attività finanziare detenute all’estero. L’Ivafe è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012 e del 1,5 per mille per gli anni successivi. Sono però escluse dall’applicazione dell’imposta le attività finanziarie all’estero amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere detenute fisicamente dal contribuente in Italia. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario. Per le attività finanziarie non negoziate si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza di questo, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi europei l’imposta è fissata in 34,20 euro. Non è dovuta alcuna imposta se il valore medio di giacenza annuale non supera 5.000 euro. Ivie e Ivafe, come si dichiarano e versano le nuove imposte. Al fine di dichiarare il valore degli immobili e delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Il versamento delle imposte è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l’imposta. Per il periodo d’imposta 2011 i versamenti delle imposte possono essere effettuati entro il 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione, oppure, dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.