CARTELLA NULLA SENZA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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La cartella esattoriale è nulla se non riporta l’indicazione specifica dei responsabili del procedimento di iscrizione al ruolo e/o quello di emissione e notifica dell’atto.

Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (sentenza n.42/09/12), la quale chiarisce che la generica indicazione del direttore dell’ufficio o di un suo delegato non assolve gli obblighi di legge e precisamente quanto previsto dall’art. 36, comma 4ter, del DL n.248/2007, convertito in legge n.31/2008, che prevede l’obbligo di indicazione dei predetti nominativi per tutti i ruoli consegnati al concessionario dopo l’1 giugno 2008.

Spiegano i giudici, infatti, come lo scopo della norma consista sostanzialmente nel permettere al contribuente di conoscere i funzionari che si occupano sia di formare il titolo esecutivo per conto dell’ente impositore – ad esempio l’Agenzia delle entrate, l’INPS, etc.. – e inviarlo al concessionario della riscossione (cd. responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo) e sia di formare e notificare la cartella (cd. responsabile dell’emissione e notifica della cartella).< /p>

Come già chiarito dalla giurisprudenza, entrambi i nominativi sono importanti e l’eventuale mancanza di uno di essi inficia comunque la cartella.

Proprio in merito a ciò, è bene segnalare un’altra recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, chiarisce che “… risulta infatti che nella cartella esattoriale in copia in atti, pur essendo indicato il nome del responsabile del procedimento di riscossione … non è indicato quello del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo. Tale indicazione in forza della norma dell’art. 36 citato è necessaria a pena di nullità per i ruoli consegnati successivamente all’ 1.6.2008, come è avvenuto per quello in questione” (sentenza n.125/08/11, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it).

Ci si augura, dunque, che queste sentenze possano orientare il concessionario verso una maggiore trasparenza degli atti della riscossione.

Avv. Matteo Sances

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