Lettere d’intento, più tempo per l’invio dei dati

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Più tempo, a disposizione dei fornitori, per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute da parte di esportatori abituali. Il decreto sulla semplificazione fiscale – art 2, comma 4, Dl n. 16/2012 – introducendo una tempistica più ampia ha infatti modificato i termini previsti per l’invio della comunicazione dei dati allungandone di fatto i tempi, come ricorda la Risoluzione n. 82/E dell’Agenzia delle Entrate diffusa oggi. In via transitoria ed in attesa del nuovo modello, adeguato al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente approvata col provvedimento del 14 marzo 2005, quindi già in uso. La Risoluzione, infine, chiarisce che il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Questo al fine di poter consentire la redazione del modello alla luce della modifica normativa intervenuta con il decreto sulle semplificazioni.
Come cambia il calendario per la tempistica d’invio: spazio alla liquidazione – In pratica, prosegue il documento di prassi, l’assolvimento dell’adempimento da parte dei fornitori non è più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta. Dunque, è questo il nuovo termine ultimo per eseguire l’adempimento.
Resta comunque aperta la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. Il testo della Risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.