Rilievi sui costi “non di competenza”: l’imposta accertata compenza quella rimborsabile

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In fase di adesione i contribuenti possono compensare la maggiore imposta accertata – perché hanno dedotto un costo nell’anno sbagliato (“non di competenza”) – con l’imposta versata in più nel periodo in cui lo stesso costo andava correttamente imputato, senza dover necessariamente richiederne il rimborso. È questo il chiarimento fornito oggi dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 31/E, che segna un ulteriore passo avanti sulla strada della semplificazione dell’azione amministrativa e della tutela dei diritti dei contribuenti.
Possibilità di compensazione in sede di adesione – L’Agenzia delle Entrate che gestisce sia il procedimento di accertamento, sia la domanda di rimborso dell’imposta, può su richiesta del contribuente riconoscere la compensazione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.
La compensazione produce i suoi effetti nel momento in cui si perfeziona la definizione del procedimento di adesione e, quindi, con il versamento dell’eventuale imposta eccedente, delle sanzioni e degli interessi.
Applicazione delle sanzioni e degli interessi – Resta ferma l’applicazione delle sanzioni sull’intera imposta oggetto di definizione, compresa quella relativa al rilievo sulla competenza. Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi sono dovuti sull’intera imposta oggetto di definizione, anche qualora tale imposta venga in tutto o in parte compensata.
Soggetti aderenti al consolidato nazionale – In considerazione delle particolarità e delle recenti modifiche al procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al regime di consolidato nazionale, la circolare illustra, infine, come questi soggetti possono operare la compensazione, con particolare riferimento al soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione correlata alla mancata deduzione per competenza del componente negativo.
Il testo della Circolare è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate