CREDITI/DEBITI CON IL FISCO: IL GIUDICE PUO’ COMPENSARE

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Se il contribuente che riceve una cartella esattoriale ha dei crediti nei confronti dell’Erario può chiedere al giudice di provvedere alla compensazione del debito tributario.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trento (sentenza n.81/01/12 del 19/06/2012), la quale chiarisce che è possibile per il contribuente compensare debiti/crediti tributari, come previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), pur in assenza di regolamenti in materia.

In merito alla richiesta del contribuente, infatti, l’Agenzia delle Entrate sosteneva nel corso del giudizio come in assenza di regolamentazione sul tema non potesse essere riconosciuta la compensazione del debito tributario.

Il contribuente, pertanto, sarebbe stato costretto innanzitutto a pagare l’importo richiesto nella cartella e successivamente a richiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Secondo i giudici di Trento, invece, “Negare … al contribuente un diritto riconosciutogli dalla legge sol perché, a distanza di circa dodici anni, il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ancora ritenuto di emanare i regolamenti di esecuzione, significherebbe sovvertire il principio della gerarchia delle fonti e privilegiare un regolamento al posto della legge. Non solo, ma, significherebbe anche, ledere i principi costituzionali della riserva di legge (art. 23 Cost.) e della capacità contributiva (art. 53 Cost.), posto che, ove si dovesse ritenere che l’operatività della compensazione sia condizionata dai regolamenti amministrativi, si verrebbe a ritenere che la disciplina della compensazione sarebbe rimessa non alla legge, ma a regolamenti, cioè ad atti amministrativi”.

Inoltre, sempre nella medesima sentenza i giudici chiariscono che “se il contribuente è chiamato a versare somme pur dovute, ma in presenza di un suo credito nei confronti dell’Ente impositore, il contribuente medesimo viene a sopportare, anche se solo in via temporanea, un onere economico superiore a quello richiesto dalle leggi d’imposta. Se l’Erario continua ad incassare, pur essendo debitore nei confronti del privato, si viene a trovare nella disponibilità di somme che, in realtà, non gli sono dovute, con evidente lesione anche del principio di capacità contributiva. Tale anomala situazione verrebbe poi sanata all’atto del rimborso ma, sino a quando la restituzione non è compiuta, non sembra potersi negare la violazione del princ ipio costituzionale soprarichiamato”.

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che tale sentenza costituisce un primo vero passo verso il riconoscimento di uno dei diritti fondamentali del contribuente (chiunque fosse interessato alla predetta sentenza può richiederla via mail all’indirizzo info@studiolegalesances.it).

Avv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it

http://www.studiolegalesances.it