Contenziosi ultradecennali: rientrano anche le sconfitte parziali del fisco

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Si chiude definitivamente il contenzioso in Commissione tributaria centrale, quando si è in lite da oltre dieci anni con il Fisco e l’Amministrazione finanziaria è stata riconosciuta in torto, anche solo parzialmente, nei due gradi di giudizio precedenti. Con la circolare 39/E di oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti sull’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel decreto “mille proroghe” (Dl 216/2011) che, tra l’altro, proroga di ancora un anno, 31 dicembre 2013 anziché 31 dicembre 2012, l’attività residua della Ctc.
La norma in questione definisce il parametro applicativo delimitato dall’art. 3, comma 2-bis, del Dl n. 40 del 2010, che si prefigge l’obiettivo di ridurre l’eccessiva durata dei processi tributari con particolare riferimento a quelli iniziati prima del 26 maggio 2000, e ancora pendenti presso la Commissione tributaria centrale alla data del 26 maggio 2010.
Interpretazione del Milleproroghe – L’articolo 29, comma 16-decies, del Dl 216/2011 fornisce l’interpretazione autentica delle intenzioni del legislatore affermando che la chiusura automatica delle liti fiscali avviene anche se il Fisco aveva torto solo in parte nel giudizio di primo grado e la decisione viene ribadita nei successivi gradi.
La Corte di giustizia europea – Si è espressa, in favore della chiusura veloce delle liti fiscali datate, anche la Corte di giustizia europea che, tra l’altro, ha sancito la compatibilità della chiusura automatica con i principi comunitari in materia di Iva.
Liti pendenti in Corte di Cassazione – L’interpretazione fornita dal Milleproroghe riguarda solo le controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale. Pertanto, nessuna innovazione è stata apportata alla definizione delle controversie ultradecennali pendenti in Cassazione, per le quali rimane necessaria la sconfitta totale del Fisco in tutti i gradi precedenti.
Chi ne può usufruire – La nuova interpretazione fornita dal Dl n. 216 del 2011 ha efficacia retroattiva, e quindi si applica a tutte le controversie pendenti in Ctc al 26 maggio 2010. Non si applica, invece, alle controversie per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma (28 febbraio 2012), è stata già depositata la decisione. In ogni caso, per usufruire della definizione automatica delle liti ultradecennali, la controversia deve rispettare i presupposti stabiliti dal Dl n. 40 del 2010.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.