DDL “Anticorruzione”: dal Senato il terzo via libera

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L’Aula del Senato ha licenziato, in terza lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 2156 B/S – Relatori Sen. Stefano Ceccanti del Gruppo parlamentare PD e Sen. Alberto Balboni del Gruppo parlamentare PdL), con la votazione di fiducia su un maxi-emendamento (n. 1.900) interamente sostitutivo del provvedimento che riproduce, con limitate modifiche, il testo proposto dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

Confermate, in particolare, le seguenti norme:

White list
Viene prevista, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio (c.d. “white list”).
Viene, inoltre, precisato che l’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Viene, altresì, previsto che l’indicazione delle attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto ministeriale, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati.
Viene, altresì, rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle modalità per l’istituzione e l’aggiornamento del suddetto elenco nonché per l’attività di verifica. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Arbitrato
Viene modificata la disciplina dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) prevedendo che il deferimento allo stesso è subordinato alla previa autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione, pena la nullità dell’’inclusione. Viene, inoltre, circoscritta la scelta dell’arbitro che nelle controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere esclusivamente un dirigente pubblico, mentre nelle controversie in cui è parte un privato l’arbitro è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. In tale ultimo caso qualora alla PA non risulti possibile nominare un dirigente pubblico la nomina è disposta con provvedimento motivato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006. Al riguardo, viene, inoltre, introdotto il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico.

Integrazione cause di risoluzione del contratto
Viene introdotta una ulteriore modifica al D.Lgs 163/2006 in materia di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dall’attestazione di qualificazione di cui all’art. 135. Al riguardo, viene integrato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l’appaltatore, la risoluzione del contratto stipulato con una pubblica amministrazione prevedendo, tra l’altro, i reati di peculato (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 319, 319- ter, 319-quater).

Trasparenza della P.A.
Viene previsto – nell’ambito delle misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa – l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare sui siti istituzionali i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Viene, inoltre, delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente indicati.

Protocolli di legalità
Viene disposto che le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara .
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, viene previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l’Autorità trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni in formato digitale standard aperto.

Modifiche alla L. 241/1990
Vengono introdotte modifiche alla L. 241/1990 (Codice del processo amministrativo) in materia, tra l’altro, di conclusione del procedimento prevedendo che le pubbliche amministrazioni se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Viene, inoltre, disciplinata l’ipotesi del conflitto di interessi disponendo che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Tra le modifiche introdotte in corso d’esame si segnalano le seguenti:

Traffico di influenze illecite
Nell’ambito delle disposizioni di modifica al Codice Penale, nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, viene riformulato il nuovo delitto di “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis). Al riguardo, viene previsto che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter (corruzione), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Corruzione tra privati
Con riguardo alla riformulazione della fattispecie prevista dall’art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari, viene precisato che si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Resta confermato l’adeguamento della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, di cui al D.Lgs 231/2001, con le nuove fattispecie criminose introdotte dal provvedimento e relative alla “corruzione tra privati” nonché alla “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

Il testo torna ora, alla quarta ed ultima lettura, della Camera dei Deputati.