Ente e “delegato” conviventi? Valida la notificazione al vicino

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La decisione riguarda il caso in cui il recapito del legale rappresentante coincide con quello della società
È legittima la notificazione di un atto tributario riguardante una persona giuridica eseguita nelle mani del vicino di casa del legale rappresentante dell’ente, al momento della notifica non reperibile presso il suo domicilio.
Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4410 del 24 febbraio, in un caso in cui il recapito del liquidatore (e legale rappresentante) di una società coincideva con quello dell’ente rappresentato.

La vicenda di merito
Una società impugnava l’avviso di rettifica emesso a suo carico a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.
Il ricorso – proposto oltre 60 giorni dopo la notificazione dell’atto impugnato – veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale, con sentenza confermata dal collegio tributario di seconde cure.
Avverso la pronuncia della Ctr l’interessato ricorreva in sede di legittimità, deducendo violazione degli articoli 139 e 145 del codice di procedura civile, sul rilievo che la notificazione dell’avviso di rettifica era nulla, sicché il termine di impugnazione non sarebbe mai iniziato a decorrere.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Il giudizio in Cassazione
I togati di piazza Cavour hanno rilevato che, con il ricorso originario, la società aveva dedotto la nullità della notificazione dell’atto tributario per violazione delle disposizioni del codice di procedura civile, che regolano il procedimento di notifica di atti destinati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
In particolare, nel caso in esame, l’atto risultava notificato “nel comune di Roma, via F. n. 5 mediante consegna al sig. … vicina di casa addetta al ritiro che firma”, mentre nessuna altra indicazione risultava dalla relazione di notifica nella quale, in particolare, neppure appariva chi ne fosse il destinatario.
Dagli atti, si evinceva peraltro che il messo notificatore aveva inviato presso la sede sociale (che si trovava al medesimo recapito presso cui l’atto era stato consegnato) una raccomandata, con la quale si informava il contribuente dell’avvenuta consegna dell’atto nelle mani della vicina di casa del legale rappresentante.

Secondo la società ricorrente, le circostanze che al momento della notifica fossero assenti nella sede sociale i soggetti (persona incaricata di ricevere le notificazioni, legale rappresentante, altra persona addetta alla sede) di cui al primo comma dell’articolo 145 cpc vigente ratione temporis, e la contestuale indicazione, nell’intestazione dell’atto da notificare, della persona fisica che rappresentava l’ente, avrebbero imposto l’osservanza delle regole di cui agli articoli 138 (notificazione in mani proprie) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) del codice di rito civile.

Di contro, l’Agenzia difendeva la correttezza del suo operato, sottolineando come, stante l’assenza dei soggetti richiamati dal primo comma dell’articolo 139 cpc, la notificazione dell’atto riguardante la società, in virtù di quanto stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 139, doveva intendersi legittimamente effettuata nelle mani della vicina di casa che aveva accettato di ricevere l’atto, anche perché a tale consegna era seguito l’inoltro al destinatario della prescritta raccomandata informativa.

La Cassazione, sul rilievo che, così come risultava dall’avviso di rettifica impugnato, il liquidatore e legale rappresentante della società aveva il recapito presso il domicilio fiscale dell’ente medesimo, in stato di liquidazione, ha accolto la tesi della parte pubblica, rigettando l’originario ricorso dell’interessato.
In particolare, il collegio ha osservato che, nella specie, non sussiste alcuna nullità del procedimento notificatorio.
Laddove sia impossibile la consegna presso la sede della persona giuridica, ma sia indicata nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente, spiega la sentenza 4410/2010, la notificazione deve essere “eseguita ‘a mani proprie’ di quest’ultima o presso la sua residenza, che nella specie coincideva con la sede sociale. Ed in caso di assenza del destinatario e di persona di famiglia o addetta alla sua casa la consegna può avvenire, se manca il portiere, ad ‘un vicino di casa che accetti di riceverla’”.

Nel caso in esame, poiché sede sociale e abitazione del legale rappresentante coincidevano, la consegna dell’atto da parte del messo notificatore a una vicina di casa “implicava insieme la attestazione che quella consegna non era al momento altrimenti possibile né nella sede né nell’abitazione, e la raccomandata spedita all’indirizzo del destinatario ha perfezionato il procedimento sia se indirizzata alla società persona giuridica che se indirizzata al legale rappresentante nella qualità, trattandosi comunque dello stesso soggetto diversamente denominato”.

Considerazioni
Nel disciplinare la fattispecie di notificazione alle persone giuridiche, l’odierno primo comma dell’articolo 145 cpc stabilisce al primo periodo che la notifica in parola “si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.
Il successivo periodo – che ripropone sostanzialmente quello che, in passato, era invece il terzo comma dell’articolo 145 – precisa che la notificazione può anche essere effettuata “a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.

La decisione di legittimità, resa in relazione a una fattispecie ricadente sotto la disciplina del vecchio terzo comma dell’articolo 145, appare utilizzabile anche rispetto alla coincidente previsione oggi “trasferita” nel primo comma della medesima norma.
Con la conseguenza che, laddove la notificazione di un atto indirizzato a una persona giuridica non possa essere effettuata all’indirizzo del legale rappresentante coincidente con la sede sociale, legittimamente l’atto potrà, nel medesimo luogo, essere consegnato a un vicino di casa che accetti di riceverlo, essendo tale modalità di notifica espressamente consentita dalla legge.
Massimo Cancedda
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/ente-e-delegato-conviventi-valida-la-notificazione-al-vicino