I titolari di partita Iva possono fare a meno della scheda carburante se utilizzano per l’acquisto esclusivamente carte di credito, di debito e prepagate. La scheda carburante resta indispensabile, per usufruire della detrazione Iva e della deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, per chi paga anche, o solo, in contanti.
È questo uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare 42/ E di oggi in merito alla semplificazione introdotta dal Decreto Sviluppo (art. 7, Dl n. 70/2011) in materia di documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione.
Il necessario per “fare il pieno” – Perché sia garantita la detrazione dell’Iva e la deducibilità dei costi, il mezzo elettronico di pagamento deve:
• essere rilasciato da operatore finanziario soggetto all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria
• intestato al soggetto che esercita l’attività economica
Inoltre le ricevute dei pagamenti effettuati con la carta elettronica devono contenere tutti gli elementi per l’individuazione dell’acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo.
La carta non deve essere “dedicata” – È possibile utilizzare la carta elettronica per effettuare anche altre spese, a patto che l’acquisto di carburante avvenga con una transazione distinta. Il documento di prassi, inoltre, precisa che non possono essere considerate moneta elettronica le “carte fedeltà”, ossia le tessere magnetiche associate ai contratti di “netting”, che l’utente utilizza per il pagamento e che sono rilasciate direttamente dalle società petrolifere.
La scheda carburante vive per chi paga in contanti – Chi acquista il carburante in contanti o con mezzi diversi dalla moneta elettronica, deve continuare a utilizzare l’apposita scheda che resta, in questo caso, l’unico mezzo per beneficiare della detrazione dell’Iva e portare legittimamente in deduzione le spese.