ANCHE L’AVVISO BONARIO SI PUO’ IMPUGNARE

0
1146

Il sollecito di pagamento e/o l’avviso bonario possono essere impugnati dal contribuente anche se ciò non è previsto espressamente dalla legge.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito recentemente che “In tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi … ove non contestati … esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione..” (sentenza della Corte di Cassazione n.18.642 del 30/10/2012).

Alla luce di quanto sancito dalla Cassazione, dunque, il contribuente ha ora la possibilità di adire l’autorità giudiziaria anche per l’annullamento del semplice avviso bonario e soprattutto della pretesa tributaria sottostante.

Tale questione è da sempre stata molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza poiché i solleciti di pagamento inviati dall’Agenzia delle Entrate (spesso spediti anche per posta semplice) risultano il più delle volte privi dei più semplici requisiti previsti per gli atti impositivi tributari, co me ad esempio l’indicazione del termine per la proposizione del ricorso oppure del giudice competente (requisiti, invece, espressamente previsti per gli atti tributari veri e propri, come l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale).

Proprio su questo punto la Suprema Corte ha fatto chiarezza, dichiarando che se da una parte è vero che il contribuente ha tutto l’interesse a contestare la pretesa tributaria, anche se proveniente da un semplice sollecito, dall’altra non può però contestare i vizi formali dello stesso (come appunto la mancata indicazione delle informazioni prima citate), in quanto la finalità dell’avviso bonario o del sollecito di pagamento è puramente informativa.

Tale sentenza, comunque, non può che essere accolta con piacere dal contribuente poiché sono sostanzialmente aumentati gli atti ai quali è possibile opporsi e dunque le possibilità di difesa.

Avv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it

http://www.studiolegalesances.it