Co.Co.Pro.: stop a collaborazioni per commesse, barman, call center e muratori

0
532

Da oggi se sei un muratore, una segretaria o una commessa avrai diritto ad un contratto di subordinazione anzicché di collaborazione a progetto. Lo ha dichiarato il Ministero del lavoro attraverso una circolare, la n.29/2012, in cui stila un elenco di tutte quelle professioni che non possono essere riconducibili ai co.co.pro.. Si tratta di un elenco “esemplificativo e non esaustivo”, così come definito dallo stesso Ministero, ma che dà certamente una idea di quale lavoro debba essere escluso dalle tipologie contrattuali a progetto. La lista prevede: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste o elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell’edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi consistenti inbound.
Per essere chiari, la circolare stabilisce anche cosa si debba intendere per “contratto a progetto” indicando le caratteristiche che il rapporto di lavoro deve obbligatoriamente avere per non cadere in sanzioni ispettive. Il primo requisito è naturalmente l’esistenza di un progetto autonomo e con contenuti specifici il quale non può conicidere con l’oggetto sociale dell’impresa committente. Progetto che deve, inoltre, essere riconducibile ad un risultato definibile. Altra caratteristica deve essere quella dell’autonomia del collaboratore rispetto al normale e quotidiano svolgimento del lavoro all’interno dell’azienda. Insomma, è escluso che questi possa avere mansioni “elementari” e ripetitive, come possono essere per esempio quelle di una segretaria. Infine anche il compenso è stato ben definito tanto che questo non può essere inferiore alle “retribuzioni minime” previste dai contratti collettivi per mansioni analoghe.
Nel momento in cui i requisiti del co.co.pro. vengono meno, gli ispettori potranno “procedere ad una riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, interessando conseguentemente gli Istituti previdenziali per i profili di competenza”.

C.M.

Di seguito il testo completo della Circolare ministeriale:
Circolare-29-11dicembre2012