Al fine di tutelare e rafforzare la privacy dei cittadini che fanno uso di farmaci, quest’anno gli scontrini fiscali, relativi a spese per medicinali che possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi, riporteranno per il farmaco acquistato delle diciture, unitamente all’AIC, il codice di immissione al commercio, e non più il nome completo del prodotto. Inoltre, dopo tre anni, ai fini della detraibilità, non sarà più necessario presentare, ad esempio al Caf, una fotocopia della ricetta medica.
Più privacy, più semplificazione, ma anche quindi meno spese a carico del contribuente che deve avvalersi della detrazione fiscale sui farmaci. In questo modo viene garantita a favore del contribuente la riservatezza sulle malattie di cui soffre quando deve presentare la documentazione a soggetti che prestano per proprio conto l’assistenza fiscale, ovverosia, tra gli altri, il sostituto di imposta, il consulente del lavoro, il dottore commercialista o il Centro di Assistenza Fiscale (Caf).
Nello specifico, secondo quanto riporta Altroconsumo, le diciture ammesse per cui resta valido il beneficio della detraibilità fiscale sono “f.co”, abbreviazione di “farmaco”, “med.”, abbreviazione di “medicinale”, ma anche “preparazione galenica”, “ticket”, “omeopatico” ed ancora “sop” e “otc” ad indicare, rispettivamente, i prodotti senza prescrizione medica ed i medicinali di automedicazione.
L’Associazione dei Consumatori ricorda inoltre che rimangono fuori dal beneficio della detraibilità fiscale quelli che erroneamente sono definiti come fitofarmaci, ovverosia i “fitoterapici” e gli “integratori”. Per la detrazione fiscale, quindi, vale in tutto e per tutto lo scontrino, con indicazioni e diciture corrette, e nessun’altra dicitura o documentazione aggiuntiva, compresa la ricetta medica come sopra accennato, da andare ad allegare allo scontrino fiscale.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/dichiarazione-dei-redditi-2010-detrazione-irpef-medicinali/25759/