Nessun bonus del 55% se i lavori di ristrutturazione energetica non sono stati conclusi e non se n’è fatta adeguata comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Secondo la circolare del Fisco, infatti, entro il 31 marzo prossimo, tutti quei soggetti che si dovessero trovare in questa situazione, ovvero non hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2012 e questi sono stati comunque pagati l’anno nel corso del precedente anno, dovranno darne conto in una apposita comunicazione. Pena: una sanzione che va da 258 euro a 2065 euro (circolare 23 aprile 2012, n.21/E). I soggetti interessati al rispetto della direttiva sono tutti quelli che proseguono quest’anno lavori iniziati nel 2012, hanno sostenuto le spese agevolate nell’anno precedente alla comunicazione. Per stabilire come dimostrare di aver pagato una determinata cifra per la ristrutturazione, per i privati e i lavoratori autonomi vale la regola della “cassa” ovvero la spesa viene dichiarata sostenuta nel momento in cui si effettua il bonifico, per le imprese, invece, vale il principio di competenza. Da sottolineare che, in questo caso, non si può ricorrere alla remissione in bonis che interessa solo quelle comunicazioni o adempimenti utili ad accedere ai benefici di natura fiscale o ai regimi fiscali opzionali.