Prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta l’opportunità della sospensione devono verificarsi entro il 28 febbraio 2013. Questo è quanto stabilito dal nuovo Accordo firmato dall’Associazione Bancaria Italiana e 13 Associazioni dei Consumatori: Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
Le parti firmatarie hanno concordato che:
· la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui è prorogata al 31 marzo 2013;
· l’arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l’avvio è prorogato al 28 febbraio 2013;
· alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito.
Nel frattempo, secondo gli ultimi dati disponibili a dicembre 2012, le banche hanno sospeso 84.995 mutui, pari a circa 9,8 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie interessate una liquidità complessiva di 606 milioni di euro, (media annua per famiglia di 7.130 euro).
Con la quinta proroga, l’iniziativa sulla sospensione delle rate di mutuo si avvia alla sua conclusione, contestualmente all’approvazione del “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”. ABI e Associazioni dei Consumatori accolgono con favore l’emanazione del parere espresso dalla competente Commissione Parlamentare della Camera che consentirà di ridurre i tempi di attivazione del Fondo stesso. Ora è necessario assicurare la piena e rapida operatività. L’obiettivo è non far mancare alle famiglie italiane in difficoltà uno strumento pubblico di supporto strutturale per il pagamento del mutuo, che è la naturale soluzione di continuità con l’iniziativa di autoregolamentazione del settore bancario italiano, unica nel suo genere in Europa, denominata “Piano Famiglie”.
Chi può accedere alla sospensione
Potranno accedere alla sospensione della rate del mutuo tutti quei soggetti che hanno perso un posto di lavoro a tempo determinato e/o entrano in cassa integrazione entro il 28 febbraio.
Tipo di mutuo
Il mutuo interessato dal Piano famiglie dell’Abi riguarda prima di tutto la prima casa fino ad un importo di 150 mila euro (fuori tutti quelli variabili a rata costante) e non prende in considerazione l’Isee della famiglia ma la dichiarazione dei redditi della stessa che non deve andare oltre i 40 mila euro.
Termini della sospensione
La sospensione non può essere di oltre 12 mesi e può interessare o la sola quota capitale compresi gli interessi delle singole rate o la rata integrale con l’applicazione del tasso contrattuale al debito residuo.
Gli interessi
Questi verranno pagati alla banca una volta ripreso il piano di ammortamento alle stesse condizioni di calcolo applicate prima della sospensione e con la stessa periodicità delle rate. Resta chiaro che, con questi parametri, i tempi di liquidazione del mutuo verranno allungati.