Non rientrano nell’abuso del diritto i contratti relativi a operazioni di finanziamento bancario, a medio e lungo termine, stipulati all’estero e destinati a produrre effetti giuridici in Italia. Ciò in quanto il luogo di sottoscrizione del contratto, in assenza di ulteriori elementi, non sembra rientrare nella definizione di abuso del diritto finora elaborata dalla giurisprudenza, che si realizza attraverso l’utilizzo distorto di strumenti giuridici finalizzato al risparmio d’imposta.
Il chiarimento è riportato nella risoluzione n. 20/E di oggi che precisa, inoltre, che diversa questione è quella del momento di “formazione” dell’atto, al fine di stabilire se tale momento si realizzi in Italia o all’estero.
Questi contratti ricadono, infatti, nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva se l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata sottoscritti all’estero non fanno che riproporre l’accordo già raggiunto, attraverso il consenso sugli elementi essenziali, in Italia. Un esempio può essere rappresentato dal contratto preceduto dalla scrittura privata semplice in base alla quale l’atto è da ritenersi formato “per iscritto nel territorio dello Stato italiano (art. 2 del Tur).
Adempimenti – Gli enti che effettuano le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva devono dichiarare le somme sulle quali viene calcolata l’imposta e devono presentare due dichiarazioni, la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell’esercizio e la seconda relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell’esercizio stesso
La risoluzione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della Sezione “Risoluzioni”.