Crowdfunding: al via la consultazione di Consob sulla raccolta di capitali delle start up

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Consob ha pubblicato il documento di consultazione sul nuovo regolamento in materia di crowdfunding, la raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start up innovative tramite portali on line. La consultazione si chiude il 30 aprile prossimo.

Con ciò viene data esecuzione alla delega contenuta nel “decreto crescita bis” (articolo 30 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012), che assegna alla Consob il compito di emanare la disciplina regolamentare di attuazione della norma con cui il Legislatore ha inteso favorire l’accesso al pubblico risparmio da parte delle start up tramite portali on line.

In linea con la ratio della disciplina primaria e tenuto conto anche delle esperienze registrate in altri Paesi, la proposta di regolamento si propone di agevolare l’attività dei gestori dei portali on line al fine di favorire la raccolta di capitali di rischio da parte delle start up innovative, garantendo comunque ai piccoli risparmiatori che aderiscano alle iniziative di crowdfunding un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello assicurato alla clientela retail dagli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

In tal senso, il regolamento in consultazione prevede a carico del gestore specifici obblighi informativi nei confronti del pubblico in merito alle offerte relative alle singole start up al fine di consentire l’assunzione di consapevoli scelte di investimento. Lo stesso regolamento disciplina le misure che i predetti gestori dovranno assicurare nella fase di raccolta degli ordini dagli investitori e di successiva trasmissione agli intermediari autorizzati. La proposta regolamentare prevede che i “presidi MiFID” a tutela degli investitori trovino applicazione nella fase in cui gli intermediari (banche e imprese d’investimento) eseguono gli ordini ad essi trasmessi dai gestori dei portali.

Con riguardo ai clienti retail il regolamento prevede inoltre da un lato che l’offerta sia sottoscritta per almeno il 5% da particolari categorie di investitori professionali e dall’altro che – in caso di passaggio di controllo di una start up – i sottoscrittori di minoranza abbiano, per un periodo individuato nello statuto, diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di vendere le proprie partecipazioni alle stesse condizioni alle quali viene trasferita a terzi la partecipazione di controllo.

Al fine di contenere gli oneri amministrativi a carico dei gestori, la proposta prevede la completa dematerializzazione dei flussi informativi relativi ad autorizzazioni e vigilanza.

Di seguito:
Documento di consultazione