CESSIONE D’AZIENDA: IL PROCESSO CONTINUA ANCHE SE PAGA IL COOBBLIGATO

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In tema di cessione d’azienda, il ricorso del contribuente volto a contestare l’accertamento della maggiore imposta di registro – derivante dalla rettifica del valore aziendale – non viene meno anche laddove il coobbligato provveda nel frattempo a pagare il tributo richiesto.

Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, la quale ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, proposto dal cedente dell’azienda, nonostante l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate che chiedeva la cessazione del giudizio poiché l’imposta era già stata versata dalla parte acquirente.

Ebbene, secondo i giudici di Lecco la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere deve essere disattesa, in quanto “… il valore dell’avviamento determinato in questa sede ai fini dell’imposta di registro può avere efficacia probatoria di valore presuntivo nella diversa sede della imposizione diretta” (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n.20/01/13).

Dalla sentenza, dunque, emerge la profonda consapevolezza dei giudici di prime cure in merito alle eventuali conseguenze in tema di imposte sui redditi in caso di adesione all’imposta di registro.

Pur sottolineando la profonda differenza tra i due tipi di tributo (da evidenziare, infatti, che nell’imposta di registro il presupposto è il valore venale dell’azienda mentre ai fini delle imposte sui redditi va considerato il compenso effettivamente corrisposto al momento della vendita) i giudici nel caso di specie sono giustamente garantisti riconoscendo l’eventuale pregiudizio che può comunque causare un accertamento di questo tipo una volta divenuto definitivo.

Avv. Matteo Sances

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