Ancora una volta siamo di fronte ad una sentenza che dichiara il Redditometro illegittimo. Dopo il Tribunale di Napoli che ne determina la violazione della privacy (si legga https://www.negozioterminus.it/2013/02/22/il-redditometro-viola-il-diritto-di-privacy-sentenza-storica-del-tribunale-di-napoli/), e quello di Torino che lo bollano come un abuso di diritto (si legga https://www.negozioterminus.it/2013/04/11/il-redditometro-e-un-abuso-di-diritto-lo-sentenziano-i-giudici-di-torino/) ora arriva anche la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. La sentenza è la n. 74.02.13 depositata ieri e vuole andare oltre quelle precedenti dichiarando che lo strumento di accertamento del reddito è anticostituzionale. Fino al 2008, infatti, per valutare le spese del contribuente si utilizzava contestualmente sia il Redditometro che il sintetico puro basati su quanto stabilito dal Dm 1992, permette o do al contribuente anche di dimostrare la presenza di redditi o finanziamenti diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta accertato. Con le nuove regole, si sono introdotti parametri che prendono in considerazione sia la spesa media per famiglia così come calcolata dall’Istat (quindi puri campioni indicativi) e sia criteri territoriali. Tutti elementi che facilmente possono portare allo scostamento del 20% a seguito del quale si fanno scattare i controlli. La sentenza di Reggio Emilia pone fine a tutto questo stabilendo che ci sono tutti i presupposti affinchè simili valutazioni vadano contro gli articoli 2 e 13 della Costituzione dove viene garantito il diritto ad avere una vita privata (il nuovo strumento, infatti, comprende tutte le spese sostenute, anche quelle del tempo libero), la Carta dei diritti fondamentali della Ue e il diritto alla difesa (art. 24, Cost.). Quest’ultimo, in particolare, deriva dal fatto che si rende impossibile per il contribuente conservare tutti (ma proprio tutti) gli scontrini relativi ai propri acquisti. Di conseguenza, è anche impossibile che dimostrare di aver sostenuto spese diverse da quelle inquadrate dal campione Istat. Stessa cosa vale per i criteri territoriali considerati del tutto superficiali e faziosi.
C.M.