Beni strumentali d’impresa: nessun pignoramento se non del quinto del valore

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I debiti col fisco non potranno più intaccare i beni strumentali dell’impresa. O comunque non del tutto. Il Decreto del fare (Dl. n. 69/2013), infatti, oltre a tutelare la prima ed unica abitazione dei contribuenti, pensa anche alle imprese e a tutti quei beni a loro necessari per svolgere la propria attività.
Questi beni da oggi non potranno più essere aggrediti oltre un quinto del valore e solo in maniera residuale ovvero solo se non ci sono altri beni che siano in grado di coprire il debito col fisco. In sostanza, se l’azienda si trova a dover pagare delle cartelle esattoriali ma è in crisi di liquidità, non dovrà più temere che Equitalia gli espropri quelle attrezzature o immobili ad essa indispensabili per lavorare. Si pensi ad un sarto e alla sua macchina da cucire, o ad un tassista e al suo taxi.Il principio è confermato anche nella nota diffusa proprio da Equitalia nei giorni scorsi e coinvolge non solo le ditte individuali, il cui patrimonio personale è direttamente attaccabile, ma anche le imprese costituite sotto forma societaria.
Non solo. I confini della tutela vengono allargati ancora di più anche nel caso in cui vi fossero tutte le condizioni per far scattare il pignoramento: in questi casi, infatti, il contribuente in mora sarà indicato come mero custode dei beni vincolati e la loro vendita all’asta non potrà avvenire prima di 300 giorni (e non più 200). La ratio sta nel fatto che si vuole dare più tempo al debitore per recuperare, con il proprio lavoro, la somma da restituire o di trovare un acquirente interessato ai beni in oggetto.
Si, perché un’altra novità è quella che il debitore potrà scegliere un eventuale acquirente sia in sede di primo che di secondo incanto purché Equitalia partecipi alla vendita.
In ogni caso, decorsi i 300 giorni, l’agente di riscossione dovrà disporre l’asta entro i successivi 60 giorni o il pignoramento perderà di efficacia.
Ad entrambi i soggetti, contribuente e Equitalia, è riservato il diritto di nominare un perito che stimi l’effettivo valore di mercato dei beni di modo che, al momento dell’asta non si rischi di svenderli.