Contratti a progetto: il raggiungimento del risultato deve essere comprovato

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Contratti a progetto più rigidi e vincolanti. E’ questa una delle novità presenti nel Decreto Lavoro da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il contratto a progetto, infatti, è stato fino ad ora una delle spine più insidiose da eliminare proprio per il suo largo uso (e abuso) da parte dei datori di lavoro i quali lo prediligono soprattutto per la sua caratteristica di determinabilità temporale e responsabilità contributiva. Con le nuove modifiche, dunque, si è voluto sostanzialmente imporre un minor ricorso a questa forma contrattuale e definire meglio i rapporti di lavoro a cui potrà essere applicato il co.co.pro..
In particolare, all’articolo 7 del Dl 76/2013, si stabilisce che il contratto non potrà fare riferimento a compiti meramente ripetitivi ed esecutivi e che possano essere, invece, tranquillamente inseriti in un contratto collettivo di categoria. Inoltre, il rapporto di lavoro non è di subordinazione ma deve essere legato ad uno specifico progetto che potrà essere portato avanti in maniera del tutto autonoma dal lavoratore contrattualizzato e che dovrà produrre dei risultati concretamente verificabili.
Il contratto potrà essere rinnovato nel tempo al fine di ampliare il progetto ma, cosa importante, è che esso mantenga la caratteristica della forma scritta dove dovranno essere indicati i risultati da raggiungere e la descrizione del progetto, pena la trasformazione a tempo indeterminato.
Infine, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a quelli di associazione in partecipazione vengono estese le norme a contrasto delle “dimissioni in bianco” per cui la risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consensuale e convalidata dal centro per l’impiego o dalla direzione territoriale del lavoro.