Eliminata la pena della nullità del contratto di locazione in caso di mancata allegazione dell’Ape. Con il decreto Destinazione Italia, infatti, ha abolito la sanzione estrema lasciando in vigore solo le multe da un minimo di 3000 euro ad un massimo di 18mila (da 1000 a 4mila euro in caso di locazione di singole unità immobiliari).
Il Decreto va così a modificare quanto stabilito in precedenza dal Dlgs 192/2005, art.6 convertito in legge 90/2013, in vigore a partire dallo scorso 4 agosto che sanciva che chiunque si appresti a locare un locale è obbligato a mettere a disposizione del potenziale locatario l’attestazione affinché gli sia chiaro il potenziale energetico dell’immobile e, quindi, del suo consumo o risparmio. Si tratta di un’operazione che deve essere effettuata necessariamente prima della stipula del contratto stesso affinché ci si renda conto se affittare quella determinata superficie sia conveniente a livello di consumi o meno e si acquisiscano eventuali informazioni sugli interventi da effettuare per migliorarne le prestazioni.
Il momento della visione dell’Ape è importante a tal punto che, nel corso della stipula del contratto, all’interno della documentazione si dovrà inserire un’apposita clausola in cui si dichiari che il locatario ha ricevuto tutte le informazioni e le carte utili per prendere conoscenza di questa particolare caratteristica dell’immobile. Fatto ciò, al contratto si dovrà allegare l’Ape certificato da un apposito tecnico che non potrà essere un parente (fino al quarto grado) ma un soggetto indipendente. Si potrà optare anche per una copia fotostatica del documento purché sia a colori tanto da permettere di individuare le otto tipologie di classificazione energetica, e sia sempre autenticata dal tecnico. All’interno del contratto, inoltre, si dovrà ancora inserire una postilla in cui si dichiari che è stato allegato l’attestato il quale, infine, ne dovrà risultare parte integrante eventualmente spillando il tutto insieme.
Con il decreto Destinazione Italia si specifica che:
– per i contratti di compravendita l’Attestato di prestazione energetica deve essere obbligatoriamente allegato e l’acquirente deve sottoscrivere la clausola di ricevuta informazione in merito;
– per le donazioni l’obbligo di allegare la documentazione non c’è ne c’è quello di sottoscrivere la clausola di ricezione delle informazioni ma l’Ape deve essere comunque effettuato;
– per i contratti di locazione di singole unità immobiliari l’allegato Ape non è obbligatorio ma l’edificio deve esserne dotato e il conduttore dovrà sottoscrivere di averlo ricevuto;
– per i contratti di locazione di un’intero edificio, infine, è obbligatorio allegare l’Attestato nonché sottoscrivere di aver preso informazioni in merito.