Capitali esteri: nessuno sconto sulle tasse ma rientro solo volontario

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni ha approvato un decreto legge contenente disposizioni in materia di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Non è previsto l’anonimato e dunque ciò consente l’emersione di capitali detenuti all’estero e l’eventuale rientro. Le disposizioni prevedono che le imposte vengano pagate per intero con un meccanismo di diversificate riduzioni delle relative sanzioni. Per quanto riguarda le norme penali, il provvedimento prevede che vengano meno i reati di infedele dichiarazione mentre per altre ipotesi di reato è prevista una attenuazione del carico penale. L’approvazione delle norme sulla “voluntary disclosure”, inoltre, non avrà effetti sul fronte delle sanzioni e dei presidi previsti in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Come funziona

Regolarizzazioni dei capitali detenuti all’estero: la norma sulla cosiddetta “voluntary disclosure” riguarda la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all’estero e avviene attraverso una richiesta spontanea del contribuente. Non è un condono.

Soggetti interessati: sono le persone fisiche e i soci di società di persone che non hanno dichiarato redditi di capitale percepiti all’estero.

Presentazione della domanda: la richiesta di ammissione deve essere presentata entro il 30 settembre 2015.

Procedura di collaborazione volontaria: Al momento della richiesta il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze. Sono regolarizzabili le posizioni fino al 31/12/2013. La collaborazione volontaria deve riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento alla data della presentazione della richiesta. La disclosure non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che il contribuente è già stato interessato da una verifica o una ispezione fiscale.

È previsto un contraddittorio individuale con l’Agenzia delle Entrate per individuare, caso per caso, le imposte dovute per intero.

Sanzioni: è prevista una riduzione delle sanzioni amministrative. Per la semplice regolarizzazione la sanzione è ridotta di un quarto. La sanzione si riduce fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano.

Inoltre, chi partecipa alla regolarizzazione spontanea non sarà perseguibile per omessa o infedele dichiarazione. Per i comportamenti fraudolenti (fatture o dichiarazioni false o altri artifici) la pena è ridotta fino alla metà.

Versamento: è previsto in un’unica soluzione. La procedura di collaborazione volontaria si chiude con l’avvenuto versamento.