L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione di natura assistenziale, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. L’assegno mensile spettante, percepito generalmente per il tramite del datore di lavoro, va individuato nelle apposite tabelle Anf.
Le tabelle Anf contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno ed hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Con la circolare n. 110 del 17 aprile 1992, art. 21, l’Inps ha affermato che “Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. La prescrizione è interrotta dall’intimazione dell’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltrechè in caso di richiesta scritta del lavoratore all’Inps o all’Ispettorato del Lavoro”, questo vuol dire che il lavoratore può richiedere gli arretrati dell’Anf fino a 5 anni indietro, anche se non si è più alle dipendenze dell’azienda.
La richiesta va effettuata tramite l’apposito modulo predisposto dall’Inps (Mod. ANF/DIP – COD. SR16), compilato in ogni sua parte con i dati esatti riferiti al periodo per cui si richiedono gli arretrati.