Approvato il decreto Romani sui servizi di media audiovisivi

0
315

L’autorizzazione generale per i servizi tv a richiesta non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti, ma individua solamente il soggetto che la richiede con una dichiarazione di inizio attività.
E’ quanto previsto dal c.d. Decreto Romani, approvato lo scorso primo marzo che recepisce la direttiva 2007/65 (meglio nota come Audiovisual Media Services, AVMS) in materia di esercizio di attività televisiva, il cui obiettivo è quello di creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione.
Siti internet tradizionali, blog, motori di ricerca, versioni on line di quotidiani e riviste restano fuori dalle nuove norme.
Per quanto concerne il fronte dell’audiovisivo, tornano gli obblighi di programmazione di prodotto italiano ed europeo per tutti gli operatori (compresa la pay-tv),e le quote di programmazione e investimento previste per la Rai.
Chi diffonde su Internet servizi on demand, sempre sfruttandoli sul piano commerciale, deve presentare una dichiarazione di inizio attività all’Agcom: scompare l’autorizzazione generale del ministero e si precisa che la Dia non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti.
Vengono introdotte regole comuni a tutti i servizi che diffondono immagini in movimento su qualunque piattaforma; norme europee che prevedono regole più flessibili in materia di pubblicità, comprendendo anche il cosiddetto inserimento di prodotto (product placement) durante le trasmissioni televisive; disposizioni di rafforzamento della tutela dei minori, soprattutto per quanto riguarda la qualità della programmazione quotidiana’.
Le novità del decreto
La predisposizione di questo provvedimento, che incide sul decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione, è stata preceduta da una “dibattuta” fase di consultazione a cui hanno partecipato le associazioni del settore radiotelevisivo nazionale e locale, anche per le tecnologie innovative, operatori del settore comunicazioni elettroniche, associazioni degli utenti/consumatori, rappresentanti del settore editoriale, cinematografico, pubblicitario e produttivo connesso.
L’articolo 4 del testo fornisce una definizione di “servizio media audiovisivo” elencando una serie di categorie non soggette agli obblighi posti dal decreto.
In particolare per servizio media audiovisivo si intende la radiodiffusione (televisione analogica e digitale), il livestreaming, il webcasting (tv su internet), e video on demand.
Mentre non rientrano in questa definizione i servizi che esercitano attività non economiche e che non entrano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva.
Vengono, altresì, esclusi:
la posta elettronica;
servizi che non forniscono programmi, e nei quali il servizio audiovisivo sia puramente incidentale rispetto all’attività principale e qui il testo inserisce ulteriori dettagli intendendo per questi ultimi:
giochi in linea;
motori di ricerca;
versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
servizi testuali autonomi;
giochi d’azzardo.
Le principali novità previste dal decreto che, come già accennato, recepisce la direttiva europea sugli audiovisivi, introducendo la possibilità di fare pubblicità con il product placement anche nella tv italiana, possono essere riassunte nel seguente modo:
Tutela dei minori
Vengono recepite condizioni che rafforzano la tutela dei minori, soprattutto per quanto concerne la pornografia, estesa a tutte le piattaforme di trasmissione.
Ordinamento automatico dei canali
Si semplifica il posizionamento dei canali televisivi sul telecomando.
È stata prevista una sinergia tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (che predispone un piano di numerazione con criteri di salvaguardia in favore dell’emittenza locale) e il Ministero (che in sede operativa assegna i rispettivi numeri ai fornitori di contenuti televisivi), con potere di sospensione fino alla revoca dell’autorizzazione in caso di inosservanza.
Internet
Viene chiarito a quali servizi audiovisivi deve essere applicata la disciplina prevista dalla Direttiva, con un elenco dettagliato delle attività escluse (tra cui i siti Internet tradizionali, come i blog, i motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, giochi on line).
È stato, altresì, specificato che il regime dell’autorizzazione generale per i servizi a richiesta (diversi dalla televisione tradizionale, con palinsesto predefinito) non comporta in alcun modo una valutazione preventiva sui contenuti diffusi, ma solo una necessità di mera individuazione del soggetto che la richiede con una semplice dichiarazione di inizio attività.
Produzione audiovisiva
Sono stati reintrodotti gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa la pay-tv), nonchè le quote di programmazione e di investimento previsti per la Rai e l’accorciamento dei tempi per l’emanazione del regolamento nel cui ambito dovranno essere fissate le sottoquote in favore della cinematografia nazionale, non solo per quanto attiene agli obblighi di investimento, ma anche di programmazione.
(Altalex, 15 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49617