Il ricorso agli straordinari ,in assenza di una disciplina ad opera dei contratti collettivi nazionali è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e prestatore.E’ illegittimo il licenziamento del dipendente che non prende parte alle riunioni aziendalifuori dal normale orario di lavoro.Lo Sancisce la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.17590,pubblicata il 4 Agosto 2014.
Secondo i giudici è illegittima la pretesa di ottenere prestazioni lavorative fuori dal normale orario di lavoro in mancanza di una disciplina specifica contrattuale si applica ilDLGS n.66/03 che prevede che il lavoro straordinario è ammesso solo previo accordo tra le parti, datore di lavoratore e prestatore di opera,e solo in casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive,che non siano fronteggiabili con assunzioni di altri lavoratori, il rifiuto del dipendente non era, dunque illegittimo e pertanto il ricorso della parte datoriale va respinto.
Alfredo Magnifico
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