Legge di Stabilità 2015: integrale deducibilità del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato

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Secondo quanto prevede la legge di Stabilità per il 2015, la base imponibile dell’IRAP verrà ridotta tramite l’integrale deduzione del costo sostenuto in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Restano escluse dal beneficio le imprese che hanno alle proprie dipendenze collaboratori a progetto, collaboratori e tutti i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato: per tali categorie di lavoratori, a decorrere dal 2015, continueranno ad essere applicate le “vecchie” deduzioni forfetarie.
La deduzione integrale del costo del lavoro è prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in aggiunta ai contributi previdenziali e assistenziali e alle quote fisse già previste nel 2014 per ciascun dipendente pari a 7.500 euro, elevati a 13.500 euro per donne e giovani under 35.

Diversa la situazione per imprese e professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti per cui è previsto un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale.

Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, quindi il credito d’imposta spettante per il 2015, la cui  dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2016.

Per quanto riguarda la prossima dichiarazione da presentare per l’anno passato, l’imposta andrà calcolata utilizzando le stesse aliquote in vigore nel 2013:

– per la generalità dei soggetti passivi, il 3,9% (non il 3,5%, come aveva previsto il Dl 66/2014)
– per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi a oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori, il 4,20% (non il 3,80%)
– per le banche e gli altri soggetti finanziari, il 4,65% (non il 4,20%)
– per le imprese di assicurazione, il 5,90% (non il 5,30%)
– per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi, l’1,90% (non l’1,70%).

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